Cottimo: le prestazioni eccedenti la franchigia non equiparano il lavoro straordinario
Pubblicato il 14 settembre 2009
Con l’ordinanza n.
19036/2009, la Corte di Cassazione ha smentito l’orientamento della Corte d’appello di Roma negando l’automatico adeguamento dei compensi dovuti per il lavoro a cottimo a quelli incrementati per il lavoro straordinario. In altri termini, i Supremi giudici hanno riconosciuto che il lavoro a cottimo non può mai essere equiparato al lavoro straordinario, perciò la quantità di lavoro svolto, se non eccede il normale orario di lavoro deve essere considerata parte delle mansioni ordinarie. Di conseguenza, i due tipi di retribuzione possono sovrapporsi solo quando è evidente che il dipendente ha prestato servizio oltre l’orario normale fissato dal contratto.