La Corte di cassazione, con sentenza n. 12509 del 17 giugno 2015, si è pronunciata in materia di invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria, ribadendo il principio di diritto già sancito, in materia, dalle Sezioni unite con decisione n. 5160/2009.
E' stato, in particolare, affermato che l'invio a mezzo posta dell'atto - nel caso in esame, della memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale - al di fuori delle ipotesi speciali concernenti il giudizio in cassazione, il giudizio tributario e quello di opposizione all'ordinanza ingiunzione, costituisce un deposito dell'atto “irrituale”, non previsto, ossia, dalla legge, che può comunque essere sanato nel caso di raggiungimento dello scopo.
Detto invio, infatti, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex articolo 156 del Codice di procedura civile.
In questo caso, l'eventuale sanatoria produrrà effetti, ai fini processuali, che decorrono dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".