Bene non inerente? Costi indeducibili e ricavi esclusi dal reddito d'impresa

Pubblicato il 14 febbraio 2023

Il bene è estraneo all'attività commerciale dell'imprenditore? I relativi costi sono indeducibili mentre i componenti positivi derivanti dal suo utilizzo vanno esclusi dal reddito d'impresa.

Con sentenza n. 4365 del 13 febbraio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata nell'ambito di una causa instaurata da una società contribuente al fine di impugnare un avviso di accertamento recante maggiore Ires, Irap e Iva, fondato sul recupero di costi indeducibili per difetto di inerenza.

I costi in questione riguardavano un'imbarcazione da diporto detenuta in leasing dalla società e che, secondo gli accertatori, era, di fatto, in uso personale di uno dei soci e dei suoi familiari.

L'Ufficio finanziario aveva contestato il carattere commerciale dell'utilizzo dell'imbarcazione, riscontrando la sussistenza di una fattispecie inquadrabile nei contratti simulati in frode al fisco, finalizzata a conseguire risparmi ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e delle accise.

CTP e CTR avevano rigettato l'impugnazione della società contribuente, ritenendo corretta l'esclusione della natura commerciale dell'utilizzo cui era destinata la barca e concludendo che il contratto concluso configurasse un'ipotesi di elusione fiscale.

Indeducibilità dei costi, concetto di inerenza

La Suprema corte ha confermato l'indeducibilità dei costi in questione per difetto di inerenza, evidenziando come, nel caso in esame, non rilevava tanto accertare la natura reale o fittizia dell'interposizione: quanto accertato era di per sé sufficiente per escludere, con riguardo alla società mera intestataria, l'inerenza dei costi relativi all'imbarcazione.

Questo in quanto l'utilizzo della barca era comunque estraneo all'attività dell'impresa.

Sul punto, la decisione di merito era allineata con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il concetto di inerenza si ricava dalla nozione di reddito di impresa.

L'inerenza, ossia, esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità.

Difatti, è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assume rilevanza, ciò posto, la congruità delle spese, posto che il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

Una simile nozione - si legge, ancora, nel testo della sentenza - vale anche in tema di Iva e ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, in quanto il diritto alla detrazione dell'imposta non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, anche, l'inerenza dell'operazione all'impresa.

Costi disconosciuti, componenti positivi esclusi dal reddito d'impresa

Dopo aver rigettato, sul punto, le doglianze sollevate della società contribuente, la Corte di cassazione ha invece ritenuto fondato il motivo con cui la medesima ricorrente aveva lamentato la mancata decurtazione delle imposte relative agli atti dei quali era stata esclusa la natura commerciale.

Sin dal primo grado del giudizio, infatti, la società aveva rilevato una contraddittorietà nella posizione dell'Ufficio finanziario il quale, accertato l'uso personale e non commerciale della barca, ne aveva disconosciuto i costi ma, nel contempo, non aveva escluso dall'accertamento i ricavi conseguiti dall'utilizzo a nolo di quel bene.

E anche secondo i giudici di Piazza Cavour, la riconosciuta estraneità del bene all'attività commerciale dell'imprenditore, importando l'indeducibilità dei relativi costi, doveva comportare l'esclusione dal reddito d'impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall'utilizzo di quel bene.

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