La risoluzione n. 190, divulgata il 27 luglio dall’agenzia delle Entrate, ha chiarito che la deduzione dei costi relativi all’utilizzo della propria auto essenzialmente per l’attività lavorativa del medico, non deve essere superiore al 25% previsto dalla legge. Secondo l’Agenzia, infatti, la norma che regolamenta la materia non può rappresentare l’oggetto di una istanza di disapplicazione poiché rappresenta una norma di sistema e non una disposizione antielusiva specifica.
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