Corte Ue: vige la legge all'epoca dei fatti
Pubblicato il 10 giugno 2011
Con la sentenza del 9 giugno 2011 sul procedimento
C-C285/10, la Corte di Giustizia Ue interviene in merito alla norma nazionale spagnola che prevedeva che la base imponibile Iva di un’operazione tra due soggetti tra loro collegati che avessero stabilito come corrispettivo di un’operazione un prezzo palesemente inferiore a quello di mercato, dovesse essere determinata secondo i criteri previsti per le operazioni gratuite.
Il giudizio della Corte è che si tratta di norma incompatibile con la normativa comunitaria, poiché derogava all'art. 11 della sesta direttiva del 1977 senza l’ottenimento preventivo di autorizzazione previsto dall'art. 27 della direttiva stessa.
Secondo la sesta direttiva è irrilevante la circostanza che l’operazione sia effettuata a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo: se un corrispettivo sia stato concordato ed effettivamente versato al fornitore in contropartita della cessione o prestazione, l'operazione si qualifica a titolo oneroso anche nel caso in cui sia effettuata tra soggetti collegati e il corrispettivo pattuito sia manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato.
Né rileva che, successivamente all’epoca dei fatti, l'entrata in vigore della direttiva n. 69/2006 ha dato la possibilità agli stati membri, senza necessità di autorizzazione preventiva, di prevenire la frode o l'evasione fiscale con l’adozione di misure affinché, in determinate situazioni, la base imponibile sia costituita dal valore normale dell'operazione, specie se i soggetti che vi partecipano sono collegati fra loro.