La Corte di giustizia europea si è occupata, nella sentenza del 20 gennaio 2021 causa C-288/19, dell’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, nel senso se ricomprende la messa a disposizione ad un dipendente di un veicolo destinato all’impresa ed il dipendente non effettua alcun pagamento o destina, quale corrispettivo, una parte della sua retribuzione e il diritto di utilizzare il suddetto veicolo non comporta la rinuncia ad altri benefici da parte di tale dipendente.
La norma suddetta, che determina il luogo di imposizione a fini Iva di un servizio di noleggio di mezzi di trasporto, presuppone che l’operazione esaminata sia soggetta all’imposta indiretta.
Si deve osservare che:
Ma nel caso studiato viene concesso l’uso di un veicolo ad un collaboratore il quale non effettua alcun pagamento e non destina una parte della sua retribuzione in denaro. Inoltre il dipendente non ha dovuto scegliere tra diversi benefici offerti dal datore di lavoro in base ad un accordo tra le parti per il quale l’utilizzo del veicolo aziendale comporterebbe la rinuncia ad altri aiuti.
Dunque, si può affermare come non si è in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso e, di conseguenza, non rileva ai fini Iva.
Diversamente, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 va applicato all’operazione in discorso qualora al dipendente sia concesso di disporre, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo per fini privati dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni.
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