Corte Ue sui diritti al rientro dal congedo parentale

Pubblicato il 09 settembre 2017

Con la sentenza relativa alla causa C-174/16 del 7 settembre 2017 la Corte di Giustizia europea tratta dell’interpretazione della clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale del 18 giugno 2009, allegato alla direttiva del Consiglio 2010/18/UE, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

La questione ha trattato del caso di una dipendente pubblica di un Land tedesco assegnata ad una posizione di rango superiore ma che non assumeva le funzioni relative al nuovo posto poiché veniva, prima, collocata in congedo malattia a causa di gravidanza, e poi in congedo di maternità. Nel frattempo veniva promosso un nuovo concorso per il posto che la dipendente stava occupando in prova e la sua funzione veniva attribuita ad altro dipendente. L’amministrazione tedesca, pertanto, comunicava alla dipendente in congedo  che non aveva positivamente concluso il periodo di prova di due anni, non avendo mai occupato la posizione assegnata, e che il suo status di dipendente in prova era cessato. Quindi sarebbe stata reintegrata nella sua precedente posizione.

La causa è giunta davanti alla Corte europea che ha affermato come la clausola 5, punti 1 e 2 del suddetto accordo sia in contrasto con una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per tutto o parte del periodo di prova, in congedo parentale, venga reintegrato al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova.

Di conseguenza, il giudice del rinvio deve accertare che l’amministrazione datrice di lavoro possa consentire alla dipendente di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso di risposta affermativa, garantire che ad essa sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione possa essere subordinata alla effettuazione di una nuova procedura di selezione.  

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