Corte Ue: paletti alla concessione di lavori pubblici per il soggetto proprietario del terreno

Pubblicato il 07 aprile 2010

Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 non costituisce appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 la vendita ad un’impresa, da parte di un’autorità pubblica, di un terreno non edificato o avente immobili già edificati. Secondo la normativa, per aversi appalto pubblico di lavori l’autorità pubblica deve presentarsi come acquirente e non venditrice; inoltre l’oggetto dell’appalto deve riguardare l’esecuzione di lavori.

In secondo luogo la nozione di appalti pubblici di lavori, ai sensi del suddetto articolo, richiede che i lavori oggetto dell’appalto vengano eseguiti nell’interesse economico diretto dell’amministrazione aggiudicatrice, ma non è condizione indispensabile che i lavori oggetto dell’appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l’amministrazione aggiudicatrice.

Infine la Corte Ue ha negato l’esistenza di una concessione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18, quando l’unico soggetto cui la concessione può essere attribuita sia già proprietario del terreno su cui l’opera deve sorgere o se la concessione non ha limiti temporali. Infatti se “un operatore disponga del diritto di gestire il terreno di cui è il proprietario, risulta essere esclusa, in linea di principio, la possibilità che un’autorità pubblica attribuisca una concessione avente ad oggetto la gestione stessa”.

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