Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 non costituisce appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 la vendita ad un’impresa, da parte di un’autorità pubblica, di un terreno non edificato o avente immobili già edificati. Secondo la normativa, per aversi appalto pubblico di lavori l’autorità pubblica deve presentarsi come acquirente e non venditrice; inoltre l’oggetto dell’appalto deve riguardare l’esecuzione di lavori.
In secondo luogo la nozione di appalti pubblici di lavori, ai sensi del suddetto articolo, richiede che i lavori oggetto dell’appalto vengano eseguiti nell’interesse economico diretto dell’amministrazione aggiudicatrice, ma non è condizione indispensabile che i lavori oggetto dell’appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l’amministrazione aggiudicatrice.
Infine la Corte Ue ha negato l’esistenza di una concessione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18, quando l’unico soggetto cui la concessione può essere attribuita sia già proprietario del terreno su cui l’opera deve sorgere o se la concessione non ha limiti temporali. Infatti se “un operatore disponga del diritto di gestire il terreno di cui è il proprietario, risulta essere esclusa, in linea di principio, la possibilità che un’autorità pubblica attribuisca una concessione avente ad oggetto la gestione stessa”.
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