Corte Ue: ok a titoli di formazione in contemporanea

Pubblicato il 07 dicembre 2018

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione e le lauree previsti dalla direttiva 2005/36/CE e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.

Questo anche quando la normativa nazionale (nella specie quella italiana) preveda l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni.

Inoltre, le disposizioni della medesima direttiva impediscono che il Paese membro ospitante “verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Riconoscimento automatico e incondizionato per titoli disciplinati nella direttiva

E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia Ue con sentenza del 6 dicembre 2018, pronunciata con riferimento alla causa C-675/17 ed in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della citata direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ministero della Salute italiano e un cittadino austriaco, relativamente al diniego che quest’ultimo aveva ricevuto in ordine alla richiesta di riconoscimento del titolo di formazione di medico rilasciato dall’autorità competente austriaca.

Secondo la Corte Ue, il riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui in particolare il titolo di medico con formazione di base e il titolo di dentista, è automatico e incondizionato nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l’equipollenza dei titoli di formazione di cui alla direttiva 2005/36, senza facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da detta direttiva.

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