Corte Ue. L’insolvenza del cliente consente il recupero dell’Iva
Pubblicato il 16 maggio 2014
In caso di
insolvenza del cliente che porta alla
risoluzione del contratto di vendita, la società cedente (fornitore) può emettere una
nota di credito e portare così in
detrazione l’Iva addebitata in fattura, senza troppe formalità.
L’art 90 della direttiva
2006/112/Ce sul sistema comune dell'Iva prevede, infatti, che in caso di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo dopo l'operazione di vendita, la base imponibile dell'Iva possa essere ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri, che hanno, comunque, facoltà di derogare a tale principio allo scopo di evitare frodi fiscali, consentendo loro di non permettere la riduzione dell’imponibile a causa di mancato pagamento del corrispettivo.
Sì alle deroghe al principio comunitario, ma senza troppe formalità
La Corte di Giustizia Ue, con la
sentenza del 15 maggio 2014, relativa alla causa C-337/13, è stata chiamata a dirimere una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice ungherese circa la portata del citato articolo 90 della direttiva Iva e in tal modo ha sancito che:
le deroghe previste dalla normativa comunitaria sono applicabili dagli Stati membri a condizione, però, che queste pregiudichino il meno possibile gli obiettivi e i principi della direttiva Iva ed inoltre non vengano utilizzate per mettere in discussione la neutralità dell’Imposta.
Traslando il principio alle singole normative nazionali, la Corte riconosce, quindi, la legittimità di una norma nazionale che non prevede la riduzione della base imponibile Iva in caso di mancato pagamento del prezzo, data l’esistenza di una apposita deroga. Tuttavia, ribadisce anche che nel caso in cui venga applicata la deroga in oggetto, non devono essere applicate dai singoli Stati eccessive formalità che impediscano di verificare l'esistenza del mancato pagamento totale o parziale del prezzo di vendita.