Alla luce dell’art. 39 del Trattato Ue, le conoscenze da prendere come elemento di riferimento per valutare la formazione di un cittadino di altro Stato membro al fine della domanda di ammissione per un tirocinio di preparazione alle professioni legali, devono essere quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro in cui il candidato chiede di accedere a tale tirocinio.
La Corte di giustizia Ue, causa C-345/08 del 10 dicembre 2009 ha sostenuto che gli stati membri possono obbligare il cittadino di altro stato Ue a sostenere una prova attitudinale prima di concedere il nulla osta alla frequenza ad un periodo di formazione pratica per esercitare successivamente la professione legale regolamentata, come un tirocinio di preparazione. Il diritto comunitario però ammette che lo Stato membro, per l’accesso a tale periodo di formazione pratica, operi un’interpretazione flessibile della qualificazione richiesta.
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