Corte di giustizia: sui Bond Grecia non decide il giudice nazionale

Pubblicato il 16 novembre 2018

La Corte di giustizia Ue si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 in tema di competenza giurisdizionale nonché di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Bond ellenici deprezzati

La domanda in oggetto era stata sollevata nell’ambito di un giudizio instaurato da un cittadino austriaco contro la Repubblica Greca, al fine di ottenere l’adempimento delle condizioni di emissione relative a dei titoli obbligazionari emessi dalla Grecia ovvero il risarcimento del danno per il loro mancato adempimento.

Prima del 2011, il risparmiatore aveva acquistato, per tramite di une banca austriaca, dei bond ellenici, soggetti alla legge greca e negoziati sulla borsa di Atene quali “dirittivalori”, ossia crediti iscritti nel registro del debito pubblico e registrati nel sistema di conti correnti della Banca centrale greca.

Questi titoli, con la Legge greca n. 4050/2012, erano stati successivamente sostituiti con altri titoli di valore nominale inferiore.

A fronte del contenzioso in oggetto, la Corte suprema austriaca aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre ai giudici europei il chiarimento di alcune specifiche questioni.

Era stato chiesto, in particolare, se una controversia come quella in oggetto potesse essere ricondotta alla “materia civile e commerciale” e, quindi, se il risparmiatore potesse adire i giudici del Paese di negoziazione dei titoli al fine di ottenere il risarcimento i danni.

Ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento citato, infatti, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Controversia non ricade nella materia civile o commerciale

Orbene, secondo la Corte di giustizia – sentenza del 15 novembre 2018, causa C-308/17 - una controversia, come quella in oggetto, non ricadrebbe nella “materia civile e commerciale” di cui alla menzionata disposizione.

Per i giudici europei, infatti, “sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica ed un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento medesimo, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio”.

E nella specie, si trattava di un contenzioso “vertente su un’azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell’adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell’introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza”.

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