Corte di giustizia: precisazioni sul market abuse
Pubblicato il 24 dicembre 2009
La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 23 dicembre scorso sulla causa C-45/08, si è pronunciata in tema di market abuse precisando come l’art. 2, n. 1, della direttiva del 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, fa presumere che tale persona ha “utilizzato tali informazioni” ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter dimostrare il contrario. In particolare, per valutare se detta persona abbia violato il divieto dell’abuso di informazioni privilegiate deve essere analizzata alla luce della finalità di tale direttiva che mira a tutelare l’integrità dei mercati finanziari e rafforzare la fiducia degli investitori.