Corte di giustizia e professionisti: nessun divieto assoluto sulla pubblicità

Pubblicato il 06 aprile 2011 Con due sentenze del 5 aprile, la Corte di giustizia si è pronunciata con riguardo ai professionisti europei sancendo, in un caso – causa C-119/09 – la contrarietà, rispetto alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, della normativa nazionale francese che vieta agli esercenti della professione regolamentata di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, cosiddetta “démarchage”. Per la Corte, infatti, ogni divieto assoluto imposto alle comunicazione commerciali volte a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una professione regolamentata è da considerare come un ostacolo alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei servizi.

Con l'altra decisione – relativa alla causa C-424/09 – è stato precisato che, nel caso di professioni per le quali l'interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Stato membro in cui l'esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato, ma da organizzazioni private riconosciute, è applicabile solo il meccanismo di riconoscimento che presuppone l'esercizio a tempo pieno per almeno due anni della professione. Per ottenere il via libera all'esercizio di una qualifica professionale presso un altro Stato membro, cioè, l'unico criterio che può applicarsi è quello che fa riferimento all'"esercizio effettivo dell'attività per almeno due anni".
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