Corte costituzionale: il pluralismo sindacale va garantito
Pubblicato il 24 luglio 2013
Con la
sentenza n. 231 depositata il 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori (Legge n.
300/1970), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
Secondo la Consulta, la norma censurata contrasta, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Inoltre, sarebbe evidente anche una violazione dell'articolo 39, primo e quarto comma, della Carta fondamentale in considerazione del contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.