La Corte costituzionale ha depositato la sentenza, già anticipata con comunicato dell’11 aprile 2018, con cui ha ammesso la possibilità, anche per i militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, confermando, per gli stessi, il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.
In particolare, con sentenza n. 120 del 13 giugno 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”.
I giudici costituzionali hanno ritenuto che il suddetto divieto di costituire tali associazioni, contenuto nella disposizione censurata, fosse incompatibile con l’articolo 11 della CEDU sulla “Libertà di riunione e di associazione” nonché con l’articolo 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea sui diritti sindacali.
Lo stesso giorno la Consulta ha depositato altra interessante decisione, la n. 124, con la quale ha precisato i confini tra la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e quella esclusiva delle autonomie speciali in tema di finanza locale.
Nel dettaglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 10, comma 2, lettera d), della Legge della Provincia autonoma di Trento n. 20/2016 (Legge di stabilità provinciale 2017).
E' stata censurata, nel dettaglio, la parte della disposizione dove si attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il potere di definire le sanzioni a carico degli enti locali operanti sul territorio provinciale.
Per finire, si segnala, tra le altre decisioni depositate dalla Corte costituzionale sempre in pari data, la sentenza n. 123, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, settimo e ottavo comma, del Regio decreto n. 2578/1925 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici.
La norma censurata, infatti, prevedeva che la determinazione della indennità di riscatto dei servizi pubblici fosse devolta ad un collegio arbitrale in via esclusiva, senza possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".