Corsia preferenziale per l'iscrizione di atti notarili nel Registro Imprese

Pubblicato il 09 ottobre 2014
Facilitata l'iscrizione al registro delle imprese degli atti provenienti dai notai per effetto del D.L. n. 91/2014 che ha introdotto la novità dell'iscrizione immediata. Dal Mise, con circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, arrivano le prime indicazioni per favorire l'attuazione della nuova disposizione. In sostanza si tratta di posticipare a dopo l'iscrizione gli ordinari controlli sulla regolarità formale dell'iscrizione dell'atto. L'iscrizione immediata decorre dagli atti presentati a partire dal 1° settembre 2014.

Avendo come obiettivo quello di rendere più celeri le procedure previste per l'avvio di attività economiche e di aumentare il grado di conoscibilità delle vicende legate all'attività di impresa, l'articolo 20, comma 7-bis, del D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, ha innovato la modalità di iscrizione nel registro delle imprese.

Al posto della procedura che prevedeva, dopo l'invio telematico, il controllo per le condizioni di iscrizione e, nel caso di esito positivo, l'iscrizione nei successivi 5 giorni, dal 1° settembre la nuova normativa ha introdotto l'iscrizione immediata al registro imprese di alcuni atti.

I primi chiarimenti sono stati forniti dal ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3673 del19 settembre 2014, a cui si aggiunge il contributo dato dal Consiglio nazionale del Notariato con nota del 25 settembre 2014.

Gli atti ammessi

Quando la richiesta per l'iscrizione al Registro Imprese riguarda atti pubblici o scritture private autenticate il conservatore deve procedere immediatamente all'iscrizione.

Quindi, oltre che agli atti notarili, il riferimento è anche alle sentenze quali atti provenienti da autorità pubblica.

Non possono fruire dell'iscrizione immediata gli atti derivanti da professionisti come la cessione di quote di Srl avvenuta attraverso la sottoscrizione digitale dei trasferimenti di quote con l'invio da parte di un intermediario autorizzato.

Rimangono esclusi gli atti riguardanti le società per azioni.

La procedura dell'iscrizione immediata

La circolare n. 3673/2014 si sofferma ad analizzare le parole “immediata iscrizione” e ritiene che vada letta nel senso di obbligare il registro delle imprese a provvedere all'iscrizione dell'atto senza che siano eseguiti, da parte del conservatore, gli ordinari controlli relativi alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione (legalità formale degli atti).

Nella ordinaria procedura, tali controlli potevano concludersi, se di esito negativo, o con la sospensione o con il rifiuto dell'iscrizione.

A seguito della modifica operata dal D.L. n. 91/2014, il controllo deve limitarsi, afferma il Mise, a verificare i requisiti di ricevibilità dell'atto quali, ad esempio, la competenza territoriale della camera di commercio e l'autenticità della sottoscrizione della domanda presentata.

Si deve, però, rilevare che il registro imprese svolge una funzione di pubblicità legale: pertanto il legislatore ha disposto che se l'iscrizione, in via “immediata”, è avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge è sempre prevista, con decreto del giudice del registro, la cancellazione.

In sostanza, si sottolinea come vi sia stato uno spostamento dell’esecuzione dei controlli: quelli che avvenivano prima di procedere all’iscrizione ora slittano ad un momento successivo.

In relazione ai contenuti dell'atto, si rileva come siano da riportare al soggetto che ha redatto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata: costui ha esclusiva responsabilità delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

La circolare, sul punto, ritiene che se l'iscrizione è risultata illegittima, il pubblico ufficiale può andare incontro a segnalazioni all'ordine professionale di appartenenza oppure a rispondere dei danni derivanti dalla irregolarità.

Ne consegue che, per il Mise, i consigli notarili dovrebbero predisporre dei programmi informativi riguardanti le cause di irregolarità di iscrizione, al fine di evitare rischi professionali agli iscritti.

Assenza di comunicazione Pec

Viene presa in considerazione, nella circolare del 19 settembre 2014, il caso in cui il richiedente l'iscrizione non sia munito di Pec.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo Pec vige per società ed imprese individuali.

Normativamente è disposto che la presentazione di un'istanza per l'iscrizione non corredata dall'indirizzo Pec ha come conseguenza la sospensione dell'iscrizione (3 mesi per le società e 45 giorni per le imprese individuali) in attesa che avvenga l'integrazione della domanda attraverso l'invio del dato mancante.

Occorre, quindi, valutare l'esistenza della norma che prevede la sospensione della domanda con quella che introduce l'iscrizione da eseguire immediatamente, in considerazione del fatto che la ratio di quest'ultima norma è quella di rendere più snelle le procedure di avvio delle attività economiche.

La lettura che ne dà il Ministero dello Sviluppo economico va nel senso di considerare prevalente l'assenza della Pec e quindi ritenere che l'ufficio del registro, di fronte a richieste di iscrizione sfornite di Pec, debba sospendere la procedura e non dare seguito all'iscrizione immediata.

Si pone in evidenza, infatti, che procedere all'iscrizione nonostante l'assenza della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata significherebbe voler sminuire “il carattere di essenzialità” che il legislatore ha voluto attribuire alla Pec.

Nel momento economico che stiamo vivendo si va, invece, verso la direzione di incentivare l'utilizzo di strumenti di semplificazione nei rapporti cittadino/Pa; inoltre dotarsi di Pec non rappresenta un onere gravoso per società ed imprese individuali ma, al contrario, una strada più agevole per la comunicazione imprenditoriale.

Entrata in vigore

Il D.L. n. 91/2014 ha fissato l’entrata in vigore della norma al 1° settembre 2014. Di conseguenza, la modifica si applica alle istanze trasmesse dal 1 ° settembre 2014, con esclusione, quindi, di quelle presentate fino al 31 agosto, anche se esaminate successivamente a tale data.

NORME E PRASSI
- D.L. 24/6/2014, n. 91, conv. in L. 11/8/2014, n. 116 – Art. 20, co. 7-bis
- Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3673/C del 19 settembre 2014
- Nota Consiglio Nazionale del Notariato del 25 settembre 2014
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