Corsia preferenziale per l'iscrizione di atti notarili nel Registro Imprese
Pubblicato il 09 ottobre 2014
Facilitata
l'iscrizione al registro delle imprese degli atti provenienti dai notai
per
effetto del D.L. n. 91/2014 che ha introdotto la novità dell'iscrizione
immediata. Dal Mise, con circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014,
arrivano le
prime indicazioni per favorire l'attuazione della nuova disposizione.
In
sostanza si tratta di posticipare a dopo l'iscrizione gli ordinari
controlli
sulla regolarità formale dell'iscrizione dell'atto. L'iscrizione
immediata
decorre dagli atti presentati a partire dal 1° settembre 2014.
Avendo
come obiettivo quello di rendere più celeri le
procedure previste per l'avvio di attività economiche e di aumentare il
grado
di conoscibilità delle vicende legate all'attività di impresa, l'articolo
20, comma 7-bis, del D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014,
ha
innovato la modalità di iscrizione nel
registro delle imprese.
Al
posto della procedura che prevedeva, dopo l'invio telematico, il
controllo per
le condizioni di iscrizione e, nel caso di esito positivo, l'iscrizione
nei
successivi 5 giorni, dal 1° settembre
la nuova normativa ha introdotto l'iscrizione
immediata al registro imprese di alcuni atti.
I
primi chiarimenti sono stati forniti dal ministero
dello Sviluppo
Economico con circolare n. 3673 del19 settembre 2014, a cui si aggiunge il contributo dato dal Consiglio
nazionale
del Notariato con nota del 25 settembre 2014.
Gli
atti ammessi
Quando
la richiesta per l'iscrizione al Registro Imprese riguarda atti
pubblici o
scritture private autenticate il conservatore deve procedere immediatamente all'iscrizione.
Quindi,
oltre che agli atti notarili, il
riferimento è anche alle sentenze
quali atti provenienti da autorità pubblica.
Non
possono fruire dell'iscrizione
immediata gli atti derivanti da professionisti come la cessione
di quote di Srl avvenuta attraverso la sottoscrizione
digitale dei trasferimenti di quote con l'invio da parte di un
intermediario
autorizzato.
Rimangono
esclusi gli atti riguardanti le società
per azioni.
La
procedura dell'iscrizione immediata
La
circolare n. 3673/2014 si sofferma ad analizzare le parole “immediata
iscrizione” e ritiene che vada letta nel senso di obbligare
il registro
delle imprese a provvedere all'iscrizione dell'atto senza
che siano
eseguiti, da parte del conservatore, gli ordinari
controlli relativi
alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge
per l'iscrizione
(legalità formale degli atti).
Nella
ordinaria procedura, tali controlli potevano concludersi, se di esito
negativo,
o con la sospensione o con il rifiuto dell'iscrizione.
A
seguito della modifica operata dal D.L. n. 91/2014, il controllo
deve limitarsi, afferma il Mise, a
verificare i requisiti di ricevibilità dell'atto quali, ad
esempio,
la competenza territoriale della camera di commercio e l'autenticità
della
sottoscrizione della domanda presentata.
Si
deve, però, rilevare che il registro imprese svolge una funzione
di
pubblicità legale: pertanto il legislatore ha disposto che se
l'iscrizione,
in via “immediata”, è avvenuta in
assenza delle condizioni richieste dalla legge è sempre prevista, con decreto del
giudice del registro, la cancellazione.
In
sostanza, si sottolinea come vi sia stato uno spostamento
dell’esecuzione dei
controlli: quelli che avvenivano prima di procedere all’iscrizione ora
slittano
ad un momento successivo.
In
relazione ai contenuti dell'atto, si rileva come
siano da riportare al soggetto
che ha redatto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata:
costui
ha esclusiva responsabilità delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
La
circolare, sul punto, ritiene che se l'iscrizione è risultata
illegittima, il
pubblico ufficiale può andare incontro a segnalazioni all'ordine
professionale
di appartenenza oppure a rispondere dei danni derivanti dalla
irregolarità.
Ne
consegue che, per il Mise, i consigli notarili dovrebbero predisporre
dei
programmi informativi riguardanti le cause di irregolarità di
iscrizione, al
fine di evitare rischi professionali agli iscritti.
Assenza
di comunicazione Pec
Viene
presa in considerazione, nella circolare del 19 settembre 2014, il caso
in cui
il richiedente l'iscrizione non sia munito di Pec.
L'obbligo
di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo Pec vige per società
ed
imprese individuali.
Normativamente
è disposto che la presentazione di un'istanza per l'iscrizione non corredata dall'indirizzo Pec ha
come conseguenza la sospensione
dell'iscrizione (3 mesi per le società e 45 giorni per le
imprese
individuali) in attesa che avvenga l'integrazione
della domanda attraverso l'invio del dato mancante.
Occorre,
quindi, valutare l'esistenza della norma che prevede la sospensione
della
domanda con quella che introduce l'iscrizione da eseguire
immediatamente, in
considerazione del fatto che la ratio
di quest'ultima norma è quella di rendere più snelle le procedure di
avvio
delle attività economiche.
La
lettura che ne dà il Ministero dello Sviluppo economico va nel senso di
considerare
prevalente l'assenza della Pec e quindi ritenere che l'ufficio del registro, di fronte a richieste di
iscrizione sfornite di
Pec, debba sospendere la procedura e non dare seguito all'iscrizione
immediata.
Si
pone in evidenza, infatti, che procedere all'iscrizione nonostante
l'assenza
della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
significherebbe voler sminuire “il carattere di essenzialità” che il
legislatore ha voluto attribuire alla Pec.
Nel
momento economico che stiamo vivendo si va, invece, verso la direzione
di incentivare
l'utilizzo di strumenti di semplificazione nei rapporti cittadino/Pa;
inoltre
dotarsi di Pec non rappresenta un onere gravoso per società ed imprese
individuali ma, al contrario, una strada più agevole per la
comunicazione
imprenditoriale.
Entrata
in vigore
Il D.L.
n.
91/2014 ha fissato l’entrata in vigore della norma al 1°
settembre 2014. Di conseguenza, la modifica si applica alle
istanze trasmesse dal 1 ° settembre 2014, con esclusione,
quindi, di
quelle presentate fino al 31 agosto, anche se esaminate
successivamente a
tale data.
NORME E PRASSI
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D.L. 24/6/2014, n. 91, conv. in L. 11/8/2014, n. 116 – Art. 20, co.
7-bis
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Circolare
Ministero Sviluppo Economico n. 3673/C del 19 settembre 2014
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Nota Consiglio Nazionale del Notariato del 25 settembre 2014
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