Focus sul nuovo regime sanzionatorio in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi introdotto dalla legge di Bilancio 2021 con la circolare Assonime n. 9 del 31 marzo 2021. Ma anche indicazioni sul termine entro il quale effettuare la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e consegnare ai clienti i documenti certificativi.
Il nuovo approfondimento pone in luce la revisione del sistema sanzionatorio ad opera della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per quanto riguarda le violazioni relative ai corrispettivi. Mentre prima di tale legge le sanzioni applicabili erano quelle previste per scontrini e ricevute fiscali, dal 1° gennaio 2021 è stato inserito un regime sanzionatorio apposito al fine di “vestirlo” secondo le procedure e gli strumenti utilizzati per le relative rilevazioni.
Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati viene applicata la sanzione pari al 90% dell'importo non memorizzato o non trasmesso, o memorizzato o trasmesso in ritardo.
Si applicano le sanzioni accessorie previste dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritiera.
Sanzione pari al 90% anche per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori soggiace ad una sanzione da 250 a 2mila euro.
Per la mancata installazione del registratore si va incontro ad una multa da 1000 a 4mila euro. In caso di manomissione o alterazione degli strumenti per la trasmissione la sanzione va da 3 a 12mila euro.
In merito all’entrata in vigore, previsto dal 1° gennaio 2021, Assonime ritiene, anche nel silenzio della legge, che debba valere il principio del favor rei: si applica la legge più favorevole se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, salvo la definitività del provvedimento di irrogazione.
Le norme dispongono che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti ai clienti va eseguita non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.
Secondo Assonime, tale momento dovrebbe coincidere con quello della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione di servizi, se anteriori al pagamento del corrispettivo. Inoltre, per documenti si intendono quelli commerciali, previsti dal D.M. 7 dicembre 2016 e le fatture.
Però, per quanto riguarda le fatture, andrebbe effettuato un chiarimento visto che il Decreto Iva prescrive che la fattura immediata sia emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La circolare n. 9/2021 illustra, poi, altre novità:
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