Corrispettivi telematici. Le novità illustrate da Assonime

Pubblicato il 02 aprile 2021

Focus sul nuovo regime sanzionatorio in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi introdotto dalla legge di Bilancio 2021 con la circolare Assonime n. 9 del 31 marzo 2021. Ma anche indicazioni sul termine entro il quale effettuare la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e consegnare ai clienti i documenti certificativi.

Il nuovo approfondimento pone in luce la revisione del sistema sanzionatorio ad opera della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per quanto riguarda le violazioni relative ai corrispettivi. Mentre prima di tale legge le sanzioni applicabili erano quelle previste per scontrini e ricevute fiscali, dal 1° gennaio 2021 è stato inserito un regime sanzionatorio apposito al fine di “vestirlo” secondo le procedure e gli strumenti utilizzati per le relative rilevazioni.

Corrispettivi telematici. Regime sanzionatorio dal 2021

Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati viene applicata la sanzione pari al 90% dell'importo non memorizzato o non trasmesso, o memorizzato o trasmesso in ritardo.

Si applicano le sanzioni accessorie previste dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritiera.

Sanzione pari al 90% anche per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori soggiace ad una sanzione da 250 a 2mila euro.

Per la mancata installazione del registratore si va incontro ad una multa da 1000 a 4mila euro. In caso di manomissione o alterazione degli strumenti per la trasmissione la sanzione va da 3 a 12mila euro.

In merito all’entrata in vigore, previsto dal 1° gennaio 2021, Assonime ritiene, anche nel silenzio della legge, che debba valere il principio del favor rei: si applica la legge più favorevole se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, salvo la definitività del provvedimento di irrogazione.

Termine per la memorizzazione e consegna dei documenti ai clienti

Le norme dispongono che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti ai clienti va eseguita non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Secondo Assonime, tale momento dovrebbe coincidere con quello della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione di servizi, se anteriori al pagamento del corrispettivo. Inoltre, per documenti si intendono quelli commerciali, previsti dal D.M. 7 dicembre 2016 e le fatture.

Però, per quanto riguarda le fatture, andrebbe effettuato un chiarimento visto che il Decreto Iva prescrive che la fattura immediata sia emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Corrispettivi telematici. Gli altri aspetti

La circolare n. 9/2021 illustra, poi, altre novità:

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