Per il 2019, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri, ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, è applicabile sia al servizio mensa (esonerato dai corrispettivi) che al servizio di trasporto, se operazione marginale, offerti ai dipendenti.
L’azienda, nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 159 del 27 maggio 2019, si fa carico della maggior parte dei costi e imputa a ciascun dipendente un importo forfettario.
Le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza - già esonerate dalla certificazione dei corrispettivi ex dell’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996 - non sono soggette all'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi.
A maggior ragione se quantitativamente marginali.
Stessa cosa per il servizio di trasporto, se marginale ex Dm 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni da documentare con fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto Iva (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
La risposta dell’agenzia delle Entrate evidenzia che, nell’attuale quadro normativo, la marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo “fino al 31 dicembre 2019” (Dm 10 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019).
Resta comunque ferma la possibilità di:
- emettere fatture, anche riepilogative, laddove venga rispettato il dettato dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva, secondo cui “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”;
- annotare cumulativamente tali fatture nei limiti fissati dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, che, ad esempio, fissa un “importo inferiore a euro 300”.
In assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l’effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto Iva esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, che rimangono quelli ordinari.
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