Corrispettivi telematici. Esenti i distributori automatici che non accettano denaro

Pubblicato il 12 ottobre 2019

Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nell’ambito dei distributori automatici posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri fitness e simili, spiegati dall’Agenzia.

Distributori automatici che non accettano denaro: esclusi dall'obbligo

La tipologia di distributore esaminata è quella dei distributori non predisposti per accettare il pagamento (che non è propriamente una vending machine, perché non incassa direttamente il denaro): la ricarica delle chiavette per l’erogazione tramite distributore è effettuata con piano a ricarica o in abbonamento esclusivamente alla reception della palestra.

Interpellata sul tema, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 413 dell’11 ottobre 2019, spiega che sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, i distributori meccanici "privi di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate", come già indicato nella risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017.

Dunque, le ricariche, quando anche effettuate tramite una vending machine e finalizzate all'acquisto presso altre vending machine, non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ex articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), posto che le ricariche sono già state documentate, prima dell'erogazione, con l'emissione di una ricevuta fiscale.

La fattispecie è esclusa dall'ambito applicativo del predetto articolo 2, comma 2, con la conseguenza che:

  1. fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall'istante sono correttamente certificate con l'emissione della ricevuta fiscale e l'annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  2. a decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni in argomento è perseguita attraverso la trasmissione telematica, che è sostitutiva anche degli obblighi di certificazione fiscale di cui all'articolo12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
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