Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nell’ambito dei distributori automatici posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri fitness e simili, spiegati dall’Agenzia.
La tipologia di distributore esaminata è quella dei distributori non predisposti per accettare il pagamento (che non è propriamente una vending machine, perché non incassa direttamente il denaro): la ricarica delle chiavette per l’erogazione tramite distributore è effettuata con piano a ricarica o in abbonamento esclusivamente alla reception della palestra.
Interpellata sul tema, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 413 dell’11 ottobre 2019, spiega che sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, i distributori meccanici "privi di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate", come già indicato nella risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017.
Dunque, le ricariche, quando anche effettuate tramite una vending machine e finalizzate all'acquisto presso altre vending machine, non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ex articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), posto che le ricariche sono già state documentate, prima dell'erogazione, con l'emissione di una ricevuta fiscale.
La fattispecie è esclusa dall'ambito applicativo del predetto articolo 2, comma 2, con la conseguenza che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".