Sospesi, nei Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dal D.L. n. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.
L’art. 5 del D.L. n. 9/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei Comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, vale a dire:
Inoltre, l’art. 8, co. 1, lett. b), del D.L. n. 9/2020 prevede altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate sono tenute a inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici:
Nell’elemento <SommeACredito>, invece, occorre indicare l’importo dei contributi sospesi.
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