E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento introduce un nuovo quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle misure anticontagio.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento espressamente indicate viene punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro, con possibilità anche di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per violazioni degli obblighi previsti per i pubblici esercizi o le attività produttive e commerciali.
Se l’inottemperanza avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni amministrative sono aumentate fino a un terzo.
Le violazioni, per espressa previsione, sono accertate ai sensi della Legge n. 689/1981 e rispetto ad esse si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del Codice della strada, in materia di pagamento in misura ridotta.
Chi, essendo sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al Coronavirus, non rispetta il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora, è punito ai sensi dell'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, articolo con l’occasione modificato per quanto riguarda l’entità della pena (che viene quindi a sostanziarsi nell’arresto da 3 a 18 mesi e nell’ammenda da 500 a 5mila euro).
Questo, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato.
Sono previste, infine, novità anche per le violazioni già commesse.
Difatti, le novellate previsioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative citate sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Il Dl è entrato in vigore oggi, 26 marzo, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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