Il Garante Privacy ha messo a punto una serie di FAQ sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus nell’ambito della sanità, del lavoro, della scuola, della ricerca e degli enti locali.
I chiarimenti sono rivolti alle imprese private e alle pubbliche amministrazioni e sono stati predisposti per fornire indicazioni utili ai fini del corretto trattamento dei dati personali.
Una specifica sezione delle domande è dedicata ai trattamenti dei dati nel contesto lavorativo, pubblico o privato, connessi alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Le indicazioni riguardano, in primo luogo, la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti all’ingresso della sede lavorativa.
Viene ricordato, in proposito, come l’apposito Protocollo condiviso sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 (poi integrato il 24 aprile 2020) preveda tale rilevazione tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea – viene precisato - quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali.
Orbene, rispetto a questa misura, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e, comunque, quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Nella rilevazione della temperatura corporea a clienti o a visitatori occasionali, invece, non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del rifiuto dell’accesso anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali.
Ulteriore FAQ è destinata a chiarire se il datore di lavoro possa o meno comunicare i nominativi dei contagiati al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o agli altri lavoratori.
Viene in primis precisato come il datore di lavoro debba comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
L’obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, “offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro”.
Qualora poi il Rappresentante, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di informazioni di tal genere “sarà tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati”.
In ogni caso, il Garante esclude che il datore renda nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori.
In relazione alla tutela della salute dei lavoratori, infatti, “spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi”.
Il datore di lavoro, in tale contesto, dovrà fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento dei compiti e delle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza.
Per finire due precisazioni:
Le ulteriori FAQ relative all’ambito lavorativo forniscono chiarimenti su aspetti come la possibilità, per l’impresa datrice, di richiedere ai dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro, nonché indicazioni su quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente.
In proposito, viene precisato che in capo a quest’ultimo permane, anche nell’ambito dell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
Le FAQ sono state pubblicate il 4 maggio 2020 in un’apposita sezione del sito dell’Autorità e sono oggetto di costante aggiornamento.
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