“Nell’ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus e al fine di ridurre l’affollamento dinanzi ai locali ospitanti la Cancelleria Centrale Civile, si invitano i sigg. Avvocati a privilegiare l’invio per posta dei ricorsi e dei controricorsi, ai sensi dell’art.134 Disp. Att. C.P.C..”.
E’ la raccomandazione contenuta in un avviso pubblicato sul sito della Corte di cassazione il 6 marzo 2020, nell’ambito delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 per quel che riguarda l’ambito giudiziario.
Nel frattempo, il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri, 6 marzo, ha approvato un nuovo provvedimento urgente di rilevante interesse per il settore giustizia.
Introdotte, con Decreto legge, misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Tra gli altri interventi, si prevede l’applicazione, per 15 giorni, della sospensione delle udienze e dei termini (si parla di "applicazione del regime di sospensione feriale"), in considerazione della necessità di riorganizzare le attività negli Uffici giudiziari.
In questo lasso di tempo, è demandato ai capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, ai presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, di adottare, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, misure organizzative che avranno efficacia fino al 31 maggio 2020.
Queste misure, relative anche alla trattazione degli affari giudiziari, dovranno consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie assunte con i provvedimenti normativi e attuativi già adottati, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Specifiche disposizioni del nuovo provvedimento sono dedicate ai procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, alle Commissioni tributarie e agli organi di Giustizia amministrativa.
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