L'istante, una società con sede in un altro stato dell'Unione Europea e stabile organizzazione in Italia, si dedica alla fornitura di servizi di trasporto aereo nazionali e internazionali, collegando l'Italia con altre destinazioni sia all'interno che al di fuori dell'UE.
Nel dettaglio, i servizi di trasporto aereo gestiti dalla stabile organizzazione in Italia sono significativi ai fini dell'IVA per le tratte considerate realizzate sul territorio nazionale, conformemente all'articolo 7 quater, comma 1, lettera b, del DPR 633/72.
Riguardo la certificazione dei corrispettivi per i servizi effettuati in Italia, l'organizzazione si avvale di una deroga all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi, optando invece per un sistema alternativo basato sul rilascio del biglietto di trasporto. Tale biglietto è emesso in formato elettronico e presenta una numerazione progressiva che include tutte le informazioni specificate dalla normativa, diventando immediatamente disponibile per il cliente che può stamparlo.
Per semplificare la tenuta della documentazione, la società sta considerando la possibilità di creare un file riepilogativo mensile in Excel dei biglietti emessi, che poi verrebbe convertito in PDF entro i primi dieci giorni del mese successivo.
Questo documento PDF sarebbe poi sottoposto a un processo di conservazione digitale in linea con il D.M. 17/6/2014 e il Codice dell'Amministrazione Digitale, garantendo così la conformità con le normative vigenti.
Si chiede all’Agenzia delle Entrate se è ammissibile la soluzione tecnica prospettata.
La regolamentazione dei corrispettivi nel settore del trasporto di persone e beni ha subito significative trasformazioni nel corso degli anni.
Per quanto riguarda il caso trattato, va posta attenzione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che stabilisce che l'emissione di una fattura non è obbligatoria se non espressamente richiesta dal cliente al momento dell'operazione. Questa disposizione si applica specificamente alle prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli.
Per la certificazione dei corrispettivi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale (e della memorizzazione elettronica con conseguente trasmissione telematica dei dati di cui al Dlgs. n. 127 del 2015), si può utilizzare l'emissione dei biglietti contenenti le informazioni previste dal d.m. 30 giugno 1992, anche se dematerializzati (risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007).
Questi biglietti, quindi, sono ancora oggi rilevanti ai fini fiscali e devono soddisfare i requisiti specificati dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014 per quanto riguarda la loro emissione in formato elettronico e le modalità di conservazione.
Quanto alla possibilità di sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 98 del 23 aprile 2024, osserva che la legislazione attuale non prevede che tale procedura.
Infatti, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto IVA.
Inoltre, le copie e gli estratti informatici del documento elettronico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se un pubblico ufficiale attesta la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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