Nel caso in cui l’assicurato non versi il premio assicurativo successivo al primo si determina, ai sensi dell’articolo 1901, secondo comma, del Codice civile, la sospensione della garanzia assicurativa.
Questo non immediatamente, bensì dopo il decorso di quindici giorni dalla scadenza per il pagamento del premio.
E’ questo il cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto.
Tale principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ossia, anche se l’inadempienza dell’assicurato si protrae e se, in conseguenza di ciò, si abbia risoluzione di diritto dal contratto ex articolo 1901, terzo comma, c.c.
In detta ultima ipotesi, tuttavia, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.
Sono queste le considerazioni ribadite dalla Corte di cassazone nella sentenza n. 26104 depositata il 19 dicembre 2016.
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