Coop sociali. Incentivi per assunzione di donne vittime di violenza di genere

Pubblicato il 20 aprile 2020

L’Inps fornisce istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.

La circolare n. 53 del 15 aprile 2020 contiene indicazioni per avvalersi dell’incentivo previsto dalla L. n. 205/2017, in base alla quale spetta alle cooperative sociali uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere. La disciplina è stata oggetto del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro.

Agevolazioni contributive per assunzioni di donne vittime di violenza di genere. La disciplina

Ammesse al beneficio sono le sole cooperative sociali che si dedicano:

L’incentivo spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

La circolare, sul punto, precisa che deve trattarsi di nuove assunzioni: pertanto sono esclusi i casi di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Non rientrano nell’incentivo i rapporti di lavoro intermittente.

Il datore di lavoro avrà uno sconto pari alla contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili.

Per accedere allo sgravio il datore di lavoro deve inviare all’Inps, utilizzando esclusivamente il modulo on-lineDo.VI” (disponibile sul sito dell’Istituto all’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”), la domanda di ammissione all’incentivo, indicando:

I datori di lavoro autorizzati devono esporre i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso UniEmens del mese di aprile 2020, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

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