L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 15 luglio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 al regime Iva relativo ad alcune prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Nello specifico, la Legge n. 208/2015 ha introdotto una nuova aliquota Iva ridotta nella misura del 5% da applicare alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle coop sociali e loro consorzi.
Tale disposizione sostituisce completamente la previgente disciplina che prevedeva per le sole cooperative sociali (cosiddette Onlus di diritto) la possibilità di optare per l’applicazione del regime fiscale più favorevole (esenzione o imponibilità ad aliquota del 4%), anche se ciò risultava però in contrasto con la Direttiva 2006/112/Ce che, all’articolo 110, consente agli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5% solo se già applicate prima del 1° gennaio 1991. L'aliquota Iva al 4% è invece stata introdotta successivamente a tale data ed, inoltre, era applicata anche alle prestazioni di assistenza sociale rese da cooperative generiche.
La Legge 208/2016 è nuovamente intervenuta sulla materia proprio per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, stabilendo che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono:
l’aliquota Iva del 5% se rese da cooperative sociali e loro consorzi
l’esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
l’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a condizione che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972).
Specifica la circolare n. 31/E/2016 che l’aliquota Iva del 5% sui servizi socio-sanitari resi dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, ai sensi del comma 963 dell'articolo unico della Stabilità 2016, si applica alle prestazioni dipendenti da contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016.
Il previgente regime continuerà invece ad applicarsi, in via transitoria, alle operazioni compiute in base a contratti stipulati prima della suddetta data ed ancora in essere: ad esse infatti si potrà continuare ad applicare l'aliquota iva del 4% o il regime di esenzione, se era stata esercitata l'opzione.
Precisa l'Agenzia che per individuare – sotto il profilo temporale – la disciplina Iva applicabile si deve fare riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto, mentre non assume rilevanza la data dell'accreditamento della cooperativa, dato che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.
Se sussistono contestualmente due contratti: uno, generale, stipulato con l'ente committente prima del 31/12/2015 e uno, specifico, stipulato con l'utente o i suoi familiari successivamente a tale data, il vecchio regime Iva (aliquota 4% o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente committente:
- se il pagamento del corrispettivo è interamente a carico dell'ente,
- nel caso in cui sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte del committente e degli utenti o delle loro famiglie.
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