Pubblicata dall'Inail la circolare n. 13 del 5 febbraio 2025 contente chiarimenti in ordine ai premi dovuti per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.
A partire dal 1° gennaio 2023, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 settembre 2022, il sistema assicurativo è stato allineato a quello ordinario, con conseguenti modifiche nel calcolo dei premi e degli obblighi contributivi.
Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda la sostituzione del premio speciale unitario con il premio assicurativo ordinario.
Fino alla fine del 2022, le cooperative che operavano nelle aree portuali erano soggette a un sistema assicurativo particolare, basato su un premio speciale unitario stabilito in modo specifico per queste categorie di lavoratori.
Dal 1° gennaio 2023, il facchinaggio portuale svolto dalle cooperative è stato ricondotto all'assicurazione ordinaria Inail, che prevede il calcolo del premio in base alla retribuzione convenzionale giornaliera.
La modifica è stata introdotta per garantire uniformità tra tutte le società derivate dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali prevista dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il precedente premio speciale unitario creava una disparità tra le cooperative e le altre società nate dalla trasformazione, in quanto i costi assicurativi erano calcolati con criteri differenti.
Ora, con il nuovo regime, il premio assicurativo per le cooperative viene calcolato sulla base di un importo giornaliero convenzionale, come già avveniva per le altre società portuali. Questo ha l’obiettivo di semplificare la gestione contributiva e assicurativa, eliminando distorsioni e garantendo maggiore coerenza nel trattamento delle diverse realtà operative nel settore portuale.
Fino al 1999, tutte le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, comprese le cooperative, seguivano lo stesso regime assicurativo, basato sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dal D.M. 12 gennaio 1996. Questo sistema permetteva un calcolo unificato del premio, indipendentemente dalla forma giuridica della società.
Con il decreto ministeriale 3 dicembre 1999, le cooperative portuali furono soggette a un regime assicurativo diverso, basato sul premio speciale unitario. Questo meccanismo differenziava le cooperative dalle altre forme societarie, creando un sistema di contribuzione separato rispetto alle società portuali che continuavano ad applicare il premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale.
Con l’eliminazione del premio speciale unitario nel 2023, tutte le società ex compagnie portuali sono tornate a seguire il regime del premio ordinario. Questo significa che anche le cooperative ora devono applicare il calcolo del premio assicurativo sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera.
Il risultato di questa riforma è una maggiore coerenza nel trattamento assicurativo tra le diverse forme societarie nate dalla riforma portuale del 1994. Il ritorno al sistema ordinario ha l’obiettivo di garantire maggiore stabilità nella determinazione dei premi INAIL e di semplificare il calcolo degli oneri contributivi.
Uno degli elementi fondamentali nel calcolo dei premi assicurativi per le cooperative portuali è la retribuzione convenzionale giornaliera.
Questo parametro, stabilito dal D.M. 12 gennaio 1996, viene periodicamente aggiornato per tenere conto delle variazioni dei costi del lavoro e delle esigenze contributive del sistema previdenziale.
Per l'anno 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera per le società cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali è stata aggiornata a 119,42 €.
Questo valore viene utilizzato per:
Il calcolo del premio assicurativo si basa sulla retribuzione giornaliera rapportata a 144 giorni lavorativi annui, come previsto dall’art. 116 del D.P.R. 1124/1965.
La formula appli ata è:119,42 € × 144 giorni = Retribuzione annua convenzionale
Questo meccanismo permette di standardizzare il costo assicurativo per tutte le cooperative, indipendentemente dalle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori.
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