Il regime di cooperative compliance, che è stato istituito con il decreto legislativo n. 128/2015 e che ha come finalità quella di promuovere la comunicazione e la cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, vede fissata la fine della prima fase di applicazione al termine dell'anno 2019.
Lo sancisce il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016, che è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 13 gennaio 2017.
Tutto ciò a conferma di come la compliance continuerà ad essere uno degli obiettivi prioritari del Fisco italiano anche per i prossimi anni.
Con il Dm 30 dicembre 2016, il MEF ha definito il termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2019.
L’articolo 7, comma 4, del Dlgs 128/2015 sanciva proprio che entro la fine dell’anno 2016 doveva essere emanato il decreto con cui fissare il termine della prima fase di applicazione del regime.
Si ricorda che il regime in questione, istituito nel 2015, punta a favorire la cooperazione e la comunicazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, anche nell’ottica di prevenire e risolvere le controversie in materia fiscale.
L'accesso a tale regime di adempimento collaborativo è consentito esclusivamente ai contribuenti che sono dotati di un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Infatti, accedere al regime significa assumere una serie di doveri, rispettivamente sia per l’Agenzia delle Entrate che per i contribuenti.
Attualmente sembra plausibile pensare che la prima fase di applicazione del regime di adempimento collaborativo resterà limitata alla ristretta cerchia di contribuenti che allo stato attuale possono richiedere l’accesso al regime, che sono:
- i soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
- i soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
- i contribuenti che - indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito - mostrano la volontà di adeguarsi alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti, senza che sia necessario aver completato l’investimento.
Si resta in attesa di un ulteriore provvedimento che dovrebbe ampliare la platea dei potenziali beneficiari a tutti i “grandi contribuenti” con volume d’affari superiore ai 100 milioni di euro.
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