Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 26 maggio 2017, definisce il quadro complessivo della disciplina per il funzionamento del regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), che è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 128/2015.
Tale regime è pensato con il fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Grazie alla cooperative compliance, infatti, si vuole instaurare un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente, che miri ad un maggior livello di certezza per garantire una crescente sicurezza questioni fiscali rilevanti.
Così, dopo aver definito, con precedenti documenti di prassi, i requisiti di accesso al regime, le modalità applicative della speciale procedura abbreviata di interpello preventivo e altri chiarimenti interpretativi, con il provvedimento n. 101573 del 26 maggio, l'Agenzia mette a segno un'ulteriore tappa del percorso di definizione del quadro complessivo della disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, indicando le modalità di svolgimento della procedura e individuando il proprio ufficio competente.
Nello specifico vengono ora disciplinati:
i doveri dell’Agenzia delle Entrate;
i doveri del contribuente;
le modalità di svolgimento della procedura;
le cause di esclusione e revoca;
le competenze per i controlli e le attività relative al regime.
Con il recente provvedimento, l'Agenzia radica presso l’Ufficio Cooperative Compliance della Direzione Centrale Accertamento la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori oltre che delle altre attività relative al regime.
In particolare al suddetto Ufficio compete:
la gestione delle attività e i controlli relativi allo svolgimento della procedura, inclusa la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello abbreviato e la stipula degli accordi di adempimento collaborativo;
la verifica dell’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini delle risposte rese o degli accordi sottoscritti nonché la corretta applicazione delle indicazioni date nelle risposte o il rispetto dei termini degli accordi;
la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello sui nuovi investimenti, presentate dai contribuenti ammessi al regime;
la verifica della corretta applicazione dei pareri resi ove il contribuente che ha presentato istanza per l’interpello nuovi investimenti abbia successivamente chiesto di accedere al regime dell’adempimento collaborativo.
Inoltre, allo stesso Ufficio viene attribuita la competenza, in via esclusiva, di assoggettare a controllo tutte le fattispecie che non siano state oggetto di interlocuzione costante e preventiva e i controlli relativi all’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno istituito dai contribuenti ammessi al regime.
In tal modo, l'Ufficio Cooperative Compliance sarà il solo organo competente per l’esercizio preventivo degli ordinari poteri di controllo, nell’ambito dell’interlocuzione costante con l’impresa, e per le attività di verifica sostanziale delle dichiarazioni, oltre che per la verifica sull’operatività del sistema di gestione del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.
Nel provvedimento agenziale non sono state accolte le osservazioni di quanti auspicavano che i rischi fiscali del contribuente ammesso al regime di controllo preventivo, essendo monitorati e presidiati del suddetto Ufficio e, dunque, offerti in modo trasparente al potere di controllo preventivo delle Entrate, non potessero essere oggetto di ulteriore verifica e accertamento ex post.
É previsto, invece, che anche se le imprese ammesse al regime siano oggetto di un controllo anticipato durante la procedura, queste non possano essere escluse da un controllo successivo, finalizzato all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni.
Restano escluse solo le fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, incluse le posizioni "rinviate" o "sospese", ossia quelle su cui non si è ancora formata una comune valutazione.
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