L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 216 del 12 agosto 2009, spiega che il Dlgs 6/2003 - riforma del diritto societario - non ha previsto alcuna esplicita abrogazione della norma contenuta nell’articolo 3 della legge n. 28/1999, che prevede che "la disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n.. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite". Pertanto, la norma citata è ancora vigente.
Gioia Lupoi
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