Coop e interessi, chance ristorni

Pubblicato il 30 aprile 2009

Anche le società cooperative si misurano con le disposizioni sui limiti alla deducibilità impartite dal documento 19/2009 del Fisco, dove si chiarisce che gli interessi passivi da confrontare con il Reddito operativo lordo (Rol) vanno considerati al netto di quelli corrisposti ai soci persone fisiche in misura superiore allo 0,90 per cento del tasso minimo che spetta ai detentori di buoni postali fruttiferi. Prevale l’indeducibilità che ha previsto la legge 311 del 2004, all’articolo 1, comma 465. Che, appunto, ordina vada verificato per ogni emissione di buoni postali fruttiferi il tasso minimo che, maggiorato dello 0,90 per cento, va confrontato con l’ammontare degli interessi corrisposti ai soci. La differenza non è deducibile e gli interessi passivi residui rientrano nella previsione dell’articolo 96 TUIR, sui limiti di deducibilità, che colpisce specialmente le cooperative.

Dal 2009, le cooperative di lavoro, edilizie e di consumo – non quelle di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che beneficiano dell’esenzione IRES delle riprese fiscali (Dpr 601/1973, articolo 10), né quelle sociali che siano anche cooperative di lavoro, che usufruiscono dell’esenzione del successivo articolo 11 del dpr – subiscono una forte penalizzazione ai fini IRES, a causa dell’aumento dei costi indeducibili prodotto dalla indeducibilità della gran parte degli interessi passivi.

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