Conviventi di fatto anche senza coabitare

Pubblicato il 16 aprile 2018

Risarcimento per convivente deceduto, anche se la coppia non coabitava

Per la Cassazione, la nozione di convivenza more uxorio non può più essere appiattita sulla esistenza di una coabitazione costante tra partners, escludendo, ossia, dalla tutela ogni altra relazione, sia pure stabile dal punto di vista affettivo e sotto il profilo della reciproca assunzione di un impegno di assistenza e di collaborazione all’adempimento degli obblighi economici, anche se dotata di un assetto organizzativo della vita familiare diverso da quello tradizionale.

E’ quanto si legge nel testo dell’ordinanza della Terza Sezione civile n. 9178 depositata il 13 aprile 2018, e con la quale è stato accolto il ricorso di una donna avverso la decisione di rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti dalla morte del proprio convivente, deceduto in un sinistro.

Coabitazione non è elemento essenziale

Gli Ermellini, hanno sottolineato come il dato della coabitazione, all’interno dell’elemento oggettivo della convivenza, è da considerare, attualmente, “un dato recessivo”. Lo stesso, ossia, va inteso come un semplice indizio o elemento presuntivo della esistenza di una convivenza di fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non – viene sottolineato – come elemento essenziale della convivenza more uxorio, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l’esistenza della convivenza medesima.

Rilevanza della convivenza ai fini del risarcimento

In conclusione, il Collegio di legittimità ha anche enunciato alcuni principi di diritto in tema di convivenza more uxorio rilevante ai fini risarcitori.

Secondo la Corte, in primo luogo, si ha convivenza rilevante ai fini della risarcibilità del danno subito da uno dei conviventi in caso di perdita della vita dell’altro, quando due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

E per accertare la configurabilità di una detta convivenza, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, tra quali, ad esempio, l’esistenza di un progetto di vita comune, di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione; elementi, questi, che devono essere valutati nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri e “non atomisticamente”.

Va, quindi, censurata dal giudice di legittimità una decisione di merito in cui, come nella specie, l’organo giudicante si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, “quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy