Molte le novità rispetto alla versione originaria
Lo scorso cinque dicembre è stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” la Legge di conversione n. 172 del 4 dicembre 2017 del Dl n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla legge di Bilancio 2018). La legge di conversione ha apportato molte modifiche e novità a quella che era la versione originaria del decreto che hanno reso il testo articolato, con misure di carattere tributario e altre linee di intervento in vista della complessiva definizione della legge di bilancio per il prossimo anno.
Tra le principali disposizioni vi è la modifica della disciplina della rottamazione dei ruoli, con una nuova ipotesi di rottamazione (relativa ai carichi per cui non è mai stata presentata domanda di rottamazione), la conferma della rottamazione-bis per i piani di rateazione decaduti, la nuova rottamazione sui ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e la revisione della procedura di rottamazione con la modifica dei termini di presentazione delle istanze.
Novità anche in materia di spesometro per il quale viene stabilito che non si applicano le sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il prossimo 28 febbraio 2018; è inoltre prevista l’opzione per la cadenza semestrale dell’adempimento e la possibilità di inviare documenti riepilogativi per le fatture di importo inferiore a 300 euro.
Tra le novità è conferme vi è l’estensione dello split payment a decorrere dal 1° gennaio 2018, la proroga delle deduzioni spettanti per le erogazioni liberali alle ONLUS e l’introduzione di una procedura di regolarizzazione delle disponibilità all’estero per i soggetti iscritti all’AIRE e per i transfrontalieri. Si segnala ancora che è previsto il reperimento di ulteriori risorse per sterilizzare l’aumento dell’Iva, tuttavia l’aliquota del 10% verrà portata a 11,14% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e aumentata di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato Manovra 2018 in corso di approvazione definitiva) è intervenuto in materia di rottamazione delle cartelle di pagamento prevedendo modifiche che ampliano le opportunità di definizione.
Sono previste le seguenti novità:
Con la conversione in legge del citato decreto, tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 trasmettendo un apposito modulo entro il 15 maggio 2018.
In questo caso sono state ridotte il numero delle rate (portate a tre), di cui l'80% da pagare entro fine 2018.
Inoltre, viene stabilizzata la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le rate di luglio e settembre della vecchia procedura e di quelli che si sono visti rigettare la domanda per non avere pagato tutte le rate scadute a fine 2016.
La definizione si arricchisce dei carichi affidati dal primo gennaio al 30 settembre 2017, per gli interessati la scadenza dell'istanza è il 15 maggio 2018.
I debitori che non hanno presentato la domanda di definizione entro il 21 aprile scorso possono sanare le partite affidate a Equitalia fino al 31 dicembre 2016, alle stesse condizioni della disciplina originaria del D.L. 193/2016.
Si potrà, quindi, ottenere l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora e se il carico è solo sanzionatorio, la definizione non costerà nulla.
Sotto il profilo della tempistica, le scadenze sono state uniformate a quelle dei debitori che si sono visti respingere la domanda a causa della morosità del precedente piano di rientro, ciò significa che il numero massimo di rate è tre (ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019).
Come stabilito nella formulazione originaria del D.L. 148/17, i debitori che si sono visti respingere la domanda di definizione per non aver pagato tutte le rate scadute a fine anno scorso, possono rientrare nella sanatoria.
A tale scopo, una volta presentata la domanda, l'Ader (Agenzia delle Entrate - riscossione) comunicherà entro il 30 giugno 2018 l'importo delle rate scadute del piano di rientro in essere al 24 ottobre 2016, che il debitore deve pagare in un'unica soluzione entro la fine di luglio 2018.
Il mancato tempestivo versamento di tale importo costituisce causa di improcedibilità della domanda.
Entro il 30 settembre l'Ader comunicherà l'importo della definizione che deve essere pagato, per l'80%, in due rate di pari importo a ottobre e novembre 2018, e per il residuo 20% entro febbraio 2019.
Le medesime scadenze valgono come già segnalato, anche per la prima definizione dei carichi 2016 da parte di chi non aveva mai presentato alcuna domanda di sanatoria.
Oltre alla posticipazione al 7 dicembre scorso del pagamento delle prime tre rate della vecchia rottamazione, la rata in scadenza ad aprile 2018 è stata differita a luglio dello stesso anno.
È confermata la possibilità di sanare i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con alcuni vantaggi aggiuntivi rispetto alla definizione ante 2017. In questo caso non rilevano eventuali morosità esistenti su dilazioni pregresse.
Entro il 31 marzo 2018 l'Ader comunicherà i carichi potenzialmente rottamabili, inoltre entro il 30 giugno 2018 verrà liquidata l'istanza di definizione, con l'indicazione dell'importo delle rate prescelte. Le somme dovranno essere pagate in 5 rate di pari importo, con scadenze nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e infine a febbraio 2019.
Per tutte le nuove procedure le rate in scadenza in data successiva a quella di presentazione della domanda sono sospese sino alla scadenza della prima rata della rottamazione. Inoltre vale la regola secondo cui se non si versa la prima rata della rottamazione è possibile riattivare i piani di rientro precedenti, purché “pendenti” alla data di trasmissione della domanda.
L’articolo 1-ter inserito nel decreto dalla legge di conversione prevede l’esonero dalle sanzioni per l’invio dei dati dello spesometro relativi al primo semestre 2017, a condizione che entro il 28 febbraio 2018 (termine per la trasmissione relativa al secondo semestre) vengano inviati i dati esatti.
Per l’errata o incompleta trasmissione, l’articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà per le correzioni effettuate nei primi 15 giorni.
La sanatoria sulle sanzioni riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015 (spesometro volontario) ai quali si applica(va) la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro (articolo 11 comma 1 del Dlgs 471/1997), ora sostituita con la legge di conversione con quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 11 per l’adempimento obbligatorio (2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre).
I contribuenti potranno inoltre scegliere di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale.
L’articolo 21 del D.L. 78/2010 modificato dall’articolo 4 del D.L. 193/2016, aveva inizialmente previsto la trasmissione trimestrale dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre il cui invio è previsto per il 16 settembre.
Successivamente l’articolo 14-ter del D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha previsto l’invio dei dati con cadenza semestrale esclusivamente per il 2017.
Dal 2018 la trasmissione torna ad avere cadenza trimestrale, salvo la facoltà introdotta con la conversione del decreto di continuare ad inviare i dati due volte l’anno. Le modalità di esercizio di tale facoltà dovranno essere previste da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti potranno limitarsi a trasmettere solo i dati essenziali quali: la partita Iva o il codice fiscale dei soggetti coinvolti nella operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, non imponibile, ecc.).
Con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro registrate mediante documento riepilogativo ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 695/1996, si deve comunicare la data ed il numero del documento, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’Iva distinto per aliquota.
Queste semplificazioni non vengono estese ai soggetti che in ordine alla trasmissione dei dati delle fatture hanno optato su base volontaria (Dlgs 127/2015), per i quali l’obbligo rimane trimestrale.
Sono sempre esonerati dall’adempimento gli agricoltori in regime di esonero Iva, situati in montagna (fatturato inferiore a 7mila euro nell’anno precedente). L’esonero è esteso anche alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 165/2011 con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Dal prossimo 1° gennaio 2018 verrà esteso l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di riscossione Iva dello split payment (scissione dei pagamenti).
La conversione del decreto 148/2017 ha reso definitivo il nuovo restyling dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72.
Le nuove regole hanno ampliato l’ambito soggettivo del meccanismo della scissione dei pagamenti.
La nuova versione dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/72 ricomprenderà nel perimetro soggettivo anche:
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2) del Codice civile sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
Non rientrano nella estensione le società la cui percentuale di partecipazione complessiva del capitale è inferiore al 70 per cento.
NB! - Per la completa operatività di questa disposizione bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del Mef che integrerà il precedente decreto del 23 gennaio 2015, a sua volta modificato dai decreti Mef 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017. |
Le attività estere non indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e detenute da soggetti che oggi risiedono fiscalmente in Italia, ma in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire o che prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi, (cosiddetti frontalieri) potranno essere regolarizzate pagando il 3% del loro valore alla data del 31 dicembre 2016.
Si potranno regolarizzare le “attività” e le “somme” depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi prodotti all'estero (redditi di lavoro dipendente e autonomo).
La procedura si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nei Paesi esteri in cui veniva svolta l'attività lavorativa.
Il costo della regolarizzazione è pari alla percentuale forfetaria del 3%, che include le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Per aderire alla procedura occorrerà presentare una istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e saldare gli importi in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data.
NB! - La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con il pagamento dell’ultima rata. |
In deroga alle norme previste dallo Statuto del contribuente, i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione.
Anche qua un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà prevedere le disposizioni necessarie per l'attuazione delle procedura, da cui restano escluse le attività e le somme già oggetto di voluntary disclosure.
L’articolo 57 bis della Legge 21 giugno 2017, modificato dal collegato fiscale, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali.
Il contributo consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.
Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno precedente.
Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.
In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa, anche online, e per quelli sulle emittenti radio-televisive locali.
In caso di investimenti su entrambi i media, il richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta in percentuale diversa a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due categorie di beneficiari.
Il Collegato fiscale ha autorizzato la spesa di 62,5 milioni per il 2018:
Come di consueto è stato demandato a un regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti operativi, comprese le procedure.
Sono ammissibili gli investimenti relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
NB! - Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come le televendite, i servizi pronostici, i giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. |
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.
Le spese per investimenti si considerano sostenute secondo quanto indicato dall’articolo 109 del Tuir.
I costi sostenuti devono risultare da attestazione prodotta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
L’incentivo potrà essere utilizzato solo in compensazione e non è automatico, gli interessati dovranno presentare la domanda di fruizione con una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, usufruendo di una finestra temporale che dovrebbe essere compresa nel mese di marzo di ogni anno.
Con la conversione del collegato alla legge di Bilancio sono stati chiariti alcuni dubbi legati al coordinamento tra le norme fiscali contenute nel Codice del Terzo settore e le disposizioni anteriori alla riforma, che verranno progressivamente sostituite dalle prime.
Con una norma di interpretazione autentica (articolo 5-sexies del D.L. 148/2017), sono stati eliminati i possibili dubbi interpretativi in merito alla decorrenza delle nuove norme introdotte dal Dlgs 117/2017.
Le disposizioni tributarie ante-riforma continueranno ad applicarsi senza soluzione di continuità fino all’efficacia delle nuove norme, garantendo un passaggio uniforme dal vecchio al nuovo regime.
Questo chiarimento andrà a beneficio sia degli enti del Terzo settore sia dei soggetti che si relazionano con essi.
Si consideri l’abrogazione di alcune norme disposte dall’articolo 102, comma 1, del Codice del Terzo settore come, ad esempio, la norma che prevede la detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale entro il limite di 2.065,83 euro o la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.
L’efficacia delle abrogazioni decorrerà dal 1° gennaio 2018, data in cui le disposizioni saranno sostituite dalle norme del Codice che assegnano nuovi benefici per le erogazioni liberali ed esenzioni in caso di trasferimenti a favore delle OdV e Aps iscritte nei relativi registri speciali.
Il collegato fiscale contiene alcune indicazioni più puntuali.
L’articolo 5-ter interviene sull’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore, che abroga la cosiddetta “più dai meno versi” (articolo 14 del D.L. 35/2005) per le liberalità eseguite a favore di Onlus e Aps.
Gli effetti di questa abrogazione vengono espressamente posticipati al 1° gennaio 2018 e, di conseguenza, la vecchia agevolazione potrà continuare ad applicarsi per tutte le liberalità eseguite a favore di questi enti fino al 31 dicembre 2017.
Il legislatore ha colto l’occasione per correggere la formulazione dell’articolo 83, comma 5 del Codice, che disciplina la detrazione dall’Irpef dei contributi associativi di importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso (articolo 5-quater del collegato).
Il collegato fiscale fa chiarezza sulla portata applicativa della cosiddetta “più dai meno versi” fino alla fine del 2017 nonché sui benefici fiscali che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2018.
Per chi effettua donazioni entro l’anno in corso si continuerà ad applicare l’articolo 14 del D.L. 35/2005 pertanto, in caso di erogazione liberale effettuata da una persona fisica o da un soggetto Ires, vi sarà la possibilità di dedurre l’importo donato, sia in denaro che in natura, a favore di Onlus e Aps, nonché delle fondazioni o associazioni riconosciute di carattere culturale o scientifico dal Dpcm 12 ottobre 2016.
La deduzione è ammessa entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque, nella misura massima di 70mila euro, soglia oltre la quale la liberalità non può essere dedotta.
La formula “più dai meno versi” verrà sostituita dal nuovo Codice del Terzo settore dal 1° gennaio 2018 per chi dona a favore di Aps e Onlus, mentre resterà in vigore per le fondazioni e associazioni di carattere culturale e scientifico fino alla fine del periodo d’imposta in cui verrà reso operativo il Registro unico nazionale.
Dal 2018 scatteranno i vantaggi previsti dal Codice che raccoglie in un unico articolo le tante disposizioni di legge all’interno delle quali si deve oggi districare chi dona a favore degli enti del Terzo settore per determinare i benefici spettanti.
Dal nuovo anno e fino al termine del periodo transitorio, le Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri speciali potranno contare sul potenziamento degli incentivi fiscali per i donanti.
Viene ammessa la deduzione delle liberalità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato senza altri limiti fissi e scompare il prima citato limite dei 70mila euro.
In pratica si vogliono premiare le erogazioni di importo rilevante, specie da parte delle imprese, incoraggiando cosi il perseguimento di un obiettivo reputazionale sul piano sociale attraverso donazioni a favore degli enti del Terzo settore.
Per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro, la detrazione passa dall’attuale 26% previsto per le Onlus al 30%, che sale fino al 35% se il beneficiario è una Odv.
La detrazione è ammessa fino all’importo massimo di 30mila euro, ferma restando la possibilità per la persona fisica di optare per la deduzione degli importi erogati.
Quest’ultima soluzione potrà risultare maggiormente conveniente in caso di redditi di elevato ammontare, che vengono tassati con un’aliquota marginale più alta.
Il Codice del Terzo settore ammette la possibilità di portare in deduzione o in detrazione anche il valore dei beni in caso di erogazioni in natura.
La normativa sulle “scalate societarie” (normativa “antiscorrerie”) è prevista dal nuovo comma 4 bis introdotto nell’articolo 120 del Tuf dal collegato fiscale (convertito nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172), con una rilevante delega regolamentare alla Consob.
La norma riguarda gli obblighi di comunicazione degli assetti proprietari, che finora richiedeva tutte le volte che si superano certe soglie di capitale di far trasparire soltanto le caratteristiche partecipative degli strumenti.
Con la nuova disposizione a ogni soglia raggiunta o superata (10, 20 e 25%) l’acquirente dovrà dichiarare anche gli “obiettivi” che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi.
Il riferimento va anche alle scelte imprenditoriali strategiche, industriali e finanziarie, ovviamente collegate alla posizione e alle prerogative dell’azionista.
Il decreto indica una serie di elementi (il cui contenuto spetterà alla Consob dettagliare con regolamento) da comunicare come:
La norma sull’equo compenso non era inserita nel decreto legge 148/2017, inizialmente introdotta solo per gli avvocati. A seguito di diversi emendamenti diretti ad individuare due regimi il testo approvato formula un doppio binario che è appunto emerso durante il dibattito parlamentare e che risulta inevitabile a causa della diversità delle discipline.
Da un lato, le norme si applicano agli avvocati, qualunque sia la forma in cui esercitano la professione (individuale, associazione professionale o società di professionisti) e, dall’altro, la disciplina è stata estesa “per quanto compatibile” ai professionisti individuati dalla legge 81/2017, il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo.
La legge rinvia in pratica al lavoro autonomo del Codice civile nozione che non contempla necessariamente il lavoro intellettuale, in quanto richiede solo la presenza di un contratto d’opera o di servizio da svolgere con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione.
Permane, quindi, il dubbio se il rinvio include tutti i prestatori d’opera o solo quelli intellettuali, iscritti o meno in ordini e collegi.
Il Jobs act, inoltre, tiene fuori i piccoli imprenditori che sempre secondo la nozione civilistica, alla prestazione del lavoro proprio aggiungono un’organizzazione di mezzi, anche qua bisognerà capire se tale esclusione rileva per l’equo compenso.
La tutela dell’equo compenso e contro le clausole vessatorie, si applica nei confronti di committenti “forti”, banche, assicurazioni, imprese non ricomprese nel concetto comunitario di Pmi e da ultimo la pubblica amministrazione.
L’estensione della tutela dell’equo compenso a tutte le professioni nasconde, tuttavia, diversità significative che vanno al di là della clausola di compatibilità inserita dal legislatore.
Gli avvocati beneficiano dell’equo compenso anche quando operano in forme organizzate, a prescindere che gli si possa attribuire o meno la qualità di impresa.
Per le altre professioni, applicando l’esclusione prevista dal Jobs act, l’esercizio in forme imprenditoriali dovrebbe essere sufficiente a negare tale diritto.
Le differenze più significative riguardano però il contenuto della tutela. Gli avvocati per valutare l’equità del compenso potranno appellarsi ai “parametri” individuati in base alla loro legge professionale, che normalmente dovrebbero essere applicabili solo in mancanza di accordo tra le parti e nelle liquidazioni delle spese di giudizio.
Gli altri professionisti dovranno, invece, fare riferimento ai “parametri” adottati in applicazione del D.L. 1/2012 di liberalizzazione, lo stesso che ha abolito le tariffe professionali.
Al momento questo decreto copre solo professioni in vario modo regolamentate, ad esempio commercialisti, notai e professionisti tecnici, sarà necessario integrarlo con altri parametri, con le evidenti difficoltà a causa della eterogeneità delle professioni non regolamentate.
Quadro Normativo |
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