DL Fiscale convertito, stretta al lavoro irregolare e remissione in termine per le CIG-Covid

Pubblicato il 23 dicembre 2021

La versione definitiva della legge di conversione del Decreto Fiscale interviene in maniera rilevante sul lavoro irregolare e sul temuto provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che, adesso, trova una nuova fattispecie oltre a quella del c.d. lavoro nero.

Oltre al dimezzamento della quota di lavoratori occupati senza regolare comunicazione obbligatoria di assunzione, il nuovo provvedimento di sospensione dovrà essere adottato anche nei casi in cui venga accertato l’impiego di lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le modifiche approvate incidono, altresì, sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’ampliato potere di accertamento e contestazione da parte degli ispettori dell’INL.

Entrano, poi, in vigore i nuovi obblighi di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali il cui rapporto è disciplinato dall’art. 2222 e ss., Codice Civile, con l'obiettivo di evitare abusi che possano mascherare rapporti di lavoro subordinato.

Cassa integrazione Covid 2021, termini posticipati al 31 dicembre

Il nuovo articolo 11-bis, introdotto in sede di conversione al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, rimette in corsa imprese e professionisti che non avevano rispettato i termini per la trasmissione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e/o che non avevano trasmesso, nei termini, i dati utili per il pagamento o per il saldo delle integrazioni salariale correlate all’emergenza epidemiologica.

Il predetto articolo, al comma 1, rimette in termini sia le istanze di accesso, sia le eventuali richieste di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali Covid-19, i cui termini erano scaduti nel periodo tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, differendoli al 31 dicembre 2021.

In attesa dei chiarimenti da parte dell’istituto previdenziale, parrebbero rientrare nella sanatoria tutte le domande di cassa ordinaria, in deroga e CISOA, nonché le istanze di accesso all’assegno ordinario riferite ai periodi da dicembre 2020 ad agosto 2021.

Parimenti, quanto alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto o per la richiesta di saldo delle integrazioni salariali spettanti, vengono rimessi in termini i periodi di sospensione o riduzione conclusi entro il mese di agosto 2021 ovvero quelli la cui autorizzazione sia stata notificata – a mezzo pec – all’azienda entro il 31 agosto 2021.

Stando al tenore letterale della disposizione, secondo cui le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate, è probabile che l’Istituto previdenziale – come già fatto in precedenza – riprenda in carico le istanze già presentante ed oggetto di rigetto per decorsi termini di decadenza, sia per quanto concerne le domande di accesso agli ammortizzatori sociali che per le richieste di pagamento diretto.

Chi, invece, non ha presentato la richiesta di autorizzazione alla fruizione degli ammortizzatori sociali o non ha trasmesso i dati per il pagamento delle prestazioni avrà tempo sino al 31 dicembre 2021 per inoltrare le richieste all’Istituto.

Le modifiche sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza

Tante le novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specie con riferimento all’ambito di intervento degli ispettori dell’INL ed al ruolo ricoperto dai c.d. preposti.

In particolare, per rendere più efficace l’azione di contrasto alle inadempienze relative alle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro le modifiche operate all’art. 13, del citato Testo Unico, equiparano le competenze degli ispettori dell’INL a quelle delle ASL, con estensione a tutte le tipologie di attività lavorativa.

Invero, la precedente formulazione circoscriveva la competenza degli ispettori dell’INL esclusivamente ai seguenti settori: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.  

L’introduzione della lettera d-bis), al comma 1, dell’art. 13, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, aggiunge all’art. 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’obbligo per i datori di lavoro e per i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e le competenze conferite, di individuare il preposto o i preposti per le effettuazioni delle attività di vigilanza sancite dal successivo articolo 19, affidando, altresì, la possibilità ai contratti ed accordi collettivi di stabilire l’emolumento eventualmente spettante al preposto per lo svolgimento delle predette attività. La successiva lettera d-ter), modifica, di seguito, la lettera a) del successivo art. 19 del medesimo Testo Unico, affidando ai preposti il compito di sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni per la sicurezza. Ciò assunto, nelle ipotesi in cui si riscontrino comportamenti non conformi rispetto alle indicazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e persistano le inadempienze anche a seguito della segnalazione da parte del preposto, quest’ultimo è tenuto ad interrompere l’attività lavorativa e ad informare i diretti superiori.

La neo-introdotta lettera f-bis, poi, aggiunge che il medesimo potere in capo al preposto è esercitabile nelle ipotesi in cui vengano rilevate deficienze dei mezzi o delle attrezzature di lavoro o nelle ipotesi di pericolo constatate durante l’attività di vigilanza.

Si evidenzia che il mancato intervento del preposto, nelle due precedenti ipotesi, è punito ai sensi dell’art. 56, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 euro a 1.474,21 euro.

La lettera d-quater) del sopradetto comma 1, art. 13, aggiunge, invece, il nuovo obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Anche in tale ipotesi, l’inosservanza è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 55, T.U., secondo cui il datore di lavoro o il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Formazione ed addestramento, nuove regole entro il 30 giugno 2022

La lettera d-quinquies), infine, modifica le disposizioni per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Entro il prossimo 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo per l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi in materia di formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire:

L’addestramento, come prescritto dalla norma, deve consistere in una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, i cui step dovranno essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Autonomi occasionali, obblighi di comunicazione e provvedimenti di sospensione

Come noto, sin dalla prima riformulazione dell’art. 14 – relativo ai provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – il Decreto Fiscale dimezzava la percentuale di lavoratori irregolari per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, la norma sanciva che gli ispettori dell’INL dovevano adottare il predetto provvedimento nelle ipotesi in cui si riscontrava la presenza sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso, di almeno il 10% di lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del superamento della soglia fissata per l’adozione del provvedimento di sospensione devono essere computati tutti i lavoratori per i quali è richiesta una comunicazione Unilav di assunzione (ad esclusione, ad esempio, dei coadiuvanti familiari e dei soci lavoratori, per i quali sussiste la sola comunicazione INAIL), e devono essere, invece, computati nella base di computo utile all’applicazione della percentuale stabilita tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ivi inclusi i familiari, i collaboratori familiari ed i soci lavoratori ai quali non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

Anche dopo la conversione del decreto, restano esclusi dal provvedimento di sospensione i datori di lavoro che occupino il solo lavoratore irregolare accertato durante l’accesso ispettivo.

Tra le modifiche operate dalla legge di conversione si aggiungono al computo del numero di lavoratori irregolari per il raggiungimento della quota del 10% anche i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222, Cod. Civile, per i quali, il medesimo articolo 14, introduce i nuovi obblighi di comunicazione.

In tal senso, tale forma contrattuale, spesso abusata a causa della semplicità d’uso ed al risparmio economico correlato, dovrà – adesso – essere oggetto di preventiva comunicazione al Ministero del Lavoro, sicché, per consentire le attività di monitoraggio e di contrasto al lavoro irregolare, andranno utilizzate le modalità operative già previste dall’art. 15, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ci si riferisce, dunque, alle modalità di comunicazione previste per i lavoratori intermittenti che, ad oggi, possono essere effettuate tramite il sito istituzionale servizi.lavoro.gov.it, comunicazione di posta elettronica, anche non PEC, SMS, App o Fax nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

Il mancato obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida ex art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Testo coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215)

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