L'INPS, con la circolare n. 4 del 20 gennaio 2025, riepiloga i contenuti della convenzione stipulata con l’Ente Bilaterale EBIMO per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente.
La Convenzione è stata sottoscritta in data 30 luglio 2024, in conformità allo schema approvato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione, che avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio previa richiesta da inoltrare entro giugno 2026 tramite PEC, stabilisce le modalità operative, contabili e amministrative necessarie per l’efficace gestione del servizio.
La mancata richiesta di rinnovo comporterà la cessazione automatica della convenzione senza ulteriori obblighi comunicativi. È altresì prevista la possibilità di recesso unilaterale con comunicazione scritta a mezzo PEC.
La riscossione dei contributi previsti è effettuata dall’INPS contestualmente ai versamenti dei contributi obbligatori previdenziali da parte dei datori di lavoro. Per eseguire i pagamenti, i datori di lavoro devono utilizzare il modello F24, con il codice tributo "BIMO", e inserire le seguenti informazioni nella sezione “INPS”:
Gli importi raccolti dall’INPS verranno versati sul conto corrente dell’Ente, secondo tempistiche precise, fermo restando che l’INPS non è tenuto a eseguire esazioni coattive o controlli sui datori di lavoro per il rispetto dei versamenti.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente Bilaterale EBIMO.
L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente.
EBIMO è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo.
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
L’INPS verifica la congruità degli importi versati attraverso il modello F24 e il flusso UniEmens.
Una volta effettuati i controlli, il 98% dei contributi riscossi sarà versato all’Ente nel mese successivo alla denuncia UniEmens di riferimento, mentre il restante 2% sarà trattenuto per la copertura dei costi di gestione, con eventuali conguagli da effettuare entro maggio dell’anno successivo.
In caso di irregolarità contributiva da parte dell’Ente (verificata tramite la procedura “Durc on line”), i versamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione. Qualora gli importi da versare siano inferiori a 50,00 euro mensili, l’INPS li accantonerà fino al raggiungimento della soglia minima.
L’Ente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti dall’INPS per il servizio di riscossione e la fornitura dei dati, così articolati:
I costi possono essere oggetto di revisione annuale, con conseguente facoltà per l’Ente di recedere dalla convenzione in caso di variazioni significative.
La convenzione può essere risolta in caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Ente o sospesa in presenza di procedimenti giudiziari riguardanti la gestione patrimoniale dello stesso. La cessazione anticipata comporta l’immediata interruzione del servizio.
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei datori di lavoro e di terzi per questioni derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti sulle somme versate
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