Convenzione quadro Miur-Cndcec. Sì al tirocinio semestrale in università
Pubblicato il 14 ottobre 2014
L’attesa
Convenzione quadro tra il
Ministero dell’Università e il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulle regole per svolgere il
tirocinio professionalizzante per gli oltre 20mila aspiranti ad entrare a far parte della professioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stata finalmente siglata.
Dopo circa tre anni dal Dl n.
1/2012 (convertito in legge
27/2012), che ha ridotto da 36 a 18 mesi il periodo di tirocinio obbligatorio, con la possibilità di svolgerne i primi sei mesi durante gli studi universitari, e dopo la riforma delle professioni (Dpr
137/2012), a seguito della quale sono stati riformulati anche i termini delle convenzioni universitarie, la
Convenzione Miur-Cndcec ha ora l’obiettivo di definire le regole pratiche per il corretto svolgimento del tirocinio professionalizzante.
Tirocinio durante il percorso di studi
Già l’articolo 6, comma 4 del Dpr 137/2013, aveva previsto la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo dei commercialisti nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali. Tale facoltà era, però, riconosciuta solo per gli aspiranti dottori commercialisti, mentre la vera novità della Convenzione è che ora l’’inizio del tirocinio nel corso degli studi è stato
esteso anche agli aspiranti esperti contabili. Anche per questi ultimi sarà ora possibile svolgere i 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’albo nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea.
La pratica dovrà coprire dalle 200 alle 225 ore per il corso di laurea triennale e tra le 275 e le 300 per quella magistrale, e dovrà essere svolta sotto la supervisione ed il controllo diretto di un
tutor professionale (professionista) e con l'indicazione di un
tutor accademico (docente) del dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.
Norma transitoria
La Convenzione quadro dovrà ora essere recepita dai singoli Ordini e dagli Atenei universitari.
Le “
vecchie” convenzioni stipulate tra Ordini e università possono trovare applicazione fino alla stipula di “
nuovi” accordi e, comunque, non oltre l’anno accademico 2014-2015.
Dunque, chi è già iscritto nella sezione "
tirocinanti commercialisti" in virtù delle vecchie convenzioni si vedrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale e a condizione che lo completi entro l'anno accademico 2014-2015. Dall’anno accademico 2015-2016, i vecchi accordi non si potranno più applicare e se non ne vengono siglati dei nuovi non sarà possibile svolgere il tirocinio nel corso degli studi universitari.