Convenzione per la riscossione dei contributi associativi S.A.L.P.

Pubblicato il 19 ottobre 2020

Con la circolare 16 ottobre 2020, n. 119, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione sottoscritta, il 5 agosto 2020, tra l’Istituto e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti titolari di prestazioni temporanee ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 233. Tale convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata, sei mesi prima della data di scadenza, su richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, l’Istituto non riscuoterà le quote associative e non rilascerà alcuna comunicazione.

Hanno diritto a versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ovvero di NASPI, DIS COLL e DS, nonché i soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità in corso di pagamento.

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene su specifica delega rilasciata all’Inps telematicamente e debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione.

Si rammenta che, nella delega alla riscossione della quota associativa deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale si effettua la trattenuta. L’Organizzazione è tenuta a custodire, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea accompagnata da copia del documento di identità, al fine di consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori conservandone la relativa documentazione.

Nella convenzione si precisa che in caso di revoca o annullamento della prestazione l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Con riferimento alla revoca della delega, l’INPS chiarisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, pertanto ogni comunicazione dell’associato deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa. La comunicazione di revoca può anche essere effettuata direttamente dall’associato. Conseguentemente, l’Istituto provvederà, in tempi brevi, ad elaborare la richiesta e informare l’Organizzazione sindacale.

Nel caso in cui sopraggiunga all’Inps una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega potrà essere valida solo se preceduta dalla revoca di quella esistente con l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento di riconoscimento del revocante.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmetterle entrambe in formato digitale.

La misura del contributo sindacale è stabilita nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione:

Nella circolare, infine, si precisa che l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, mediante servizi on-line - applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig” -, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.

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