Il foro speciale per le controversie tra condomini, individuato nel giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, è derogabile in presenza di un accordo delle parti sul punto.
Il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia inderogabile.
Le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale, infatti, sono stabilite dall’articolo 28 del Codice di procedura civile e tra queste non rientra il foro per le cause tra condomini.
E’ quanto precisato dai giudici della Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 17130 depositata il 25 agosto 2015 e con cui è stata ritenuta valida la clausola contenuta in un regolamento condominiale che individuava un determinato foro convenzionale per le eventuali controversie che fossero sorte relativamente al regolamento stesso.
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