Il rito applicabile in caso di controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile è quello di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione); questo, anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum ma riguardi l’an della pretesa.
Si ricorda che ai sensi di questa disposizione, le liti in materia di liquidazione delle spettanze dell’avvocato e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ai legali per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto, e si concludono con ordinanza non appellabile.
Per le stesse, è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e, in questi casi, il tribunale decide in composizione collegiale la causa, le cui parti possono stare in giudizio personalmente.
Pertanto, l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 citato non è appellabile e può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito del legale.
Inoltre, le citate controversie rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista in camera di consiglio dall’articolo 50-bis c.p.c. e per come, appunto, confermato dal citato articolo 14, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 150/2011.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 12411, depositata il 17 maggio 2017.
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