Controllo mancato senza colpa

Pubblicato il 01 dicembre 2008 Con la sentenza n. 27883, del 24 novembre 2008, la Cassazione reputa non licenziabile l’assistente socio-sanitario che in gita terapeutica, perché chiamato a svolgere compiti diversi da quelli affidatigli, disattende l’obbligo di vigilare su un portatore di handicap. Accertato, in sede penale, che tutti gli educatori avessero disatteso tale obbligo – senza, perciò, alcuna differenziazione tra la posizione del dipendente cui il ragazzo era affidato e i colleghi addetti al medesimo compito - sul fronte lavorativo si conclude che il datore, per ammettere l’esistenza di una giusta causa al licenziamento, avrebbe dovuto fornire ulteriori prove, come richiesto dall’articolo 5 della legge 604/1966.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Metalmeccanica artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

02/12/2024

Codice della strada: Legge di Riforma in Gazzetta Ufficiale

02/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy