Controllo mancato senza colpa
Pubblicato il 01 dicembre 2008
Con la sentenza n.
27883, del 24 novembre 2008, la Cassazione reputa non licenziabile l’assistente socio-sanitario che in gita terapeutica, perché chiamato a svolgere compiti diversi da quelli affidatigli, disattende l’obbligo di vigilare su un portatore di handicap. Accertato, in sede penale, che tutti gli educatori avessero disatteso tale obbligo – senza, perciò, alcuna differenziazione tra la posizione del dipendente cui il ragazzo era affidato e i colleghi addetti al medesimo compito - sul fronte lavorativo si conclude che il datore, per ammettere l’esistenza di una giusta causa al licenziamento, avrebbe dovuto fornire ulteriori prove, come richiesto dall’articolo 5 della legge 604/1966.