Spetta all'ufficio del Registro delle imprese un controllo di legalità o regolarità formale degli atti di scioglimento e liquidazione delle società di capitali da iscriversi nell'istituto camerale. Viceversa, spetta al notaio rogante il controllo di legalità sostanziale, già attribuito, prima della legge n. 340/2000 al tribunale in sede omologatoria.
Questo uno dei pareri resi dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare prot. 33637 del 9 febbraio 2016, relativa allo “scioglimento e messa in liquidazione delle società di capitali (articoli 2484 e ss. c.c.) e decisioni dei soci (articolo 2479 c.c.)”, in risposta ad un quesito sollevato da una Camera di commercio.
Il Mise specifica che il potere di verifica rimesso in capo all'ufficio del Registro delle imprese è propriamente delimitato dalle disposizioni del codice civile; pertanto, ai fini dell'esecuzione della formalità pubblicitaria, il suddetto ufficio è chiamato a verificare preventivamente:
Premesso ciò, non si rilevano in capo all'Ufficio altri adempimenti preventivi all'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese.
Il Mise ha, così, condiviso l'operato della Camera di commercio istante, che aveva provveduto ad iscrivere senza indugio il verbale della delibera assembleare di scioglimento della società. I poteri dell'ufficio, anche nel caso di specie, non mutano nei confronti dell'atto depositato. La circolare ministeriale ricorda che l'Ufficio è chiamato alla pura verifica della corrispondenza tipologica, dell'atto presentato per l'iscrizione, alla previsione di legge, senza entrare nel merito dello stesso, ma solo verificando che non presenti evidenti illogicità.
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