Controlli antiriciclaggio da parte degli Ordini. Chiarimenti Cndcec

Pubblicato il 04 dicembre 2023

A seguito di una richiesta di chiarimento in merito allo svolgimento delle attività di controllo previste dall’articolo 11 del DLgs. n. 231/2007 sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, il Cndcec ha pubblicato il pronto ordini n. 131/2023.

E’ noto che l’Ordine, in quanto Organismo di autoregolamentazione, provvede alla somministrazione periodica di un questionario.

Al riguardo, si chiede se – una volta acquisiti i dati degli iscritti - l’Ordine possa procedere a controlli successivi nei confronti di quei professionisti che non abbiano fornito risposte, oppure che le abbiano fornito in maniera poco chiara, delegando a soggetti terzi (per esempio: società di consulenza o altri professionisti) le proprie funzioni o, in ogni caso, commissionando a tali soggetti l’acquisizione, ovvero la presa visione, anche a campione, dei fascicoli antiriciclaggio dei clienti dei propri iscritti.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti richiama quanto già affermato nell’informativa n. 68/2017 e cioè che “il D.Lgs. 231/2007 non conferisce agli Ordini professionali nuovi specifici poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni che vedono come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi Albi, rientrando la vigilanza sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio nel più ampio potere di controllo che gli Ordini, quali organi sussidiari dello Stato, effettuano nell’esercizio delle loro funzioni tipiche al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'Ordinamento connessi allo svolgimento di ogni professione”.

Di conseguenza, anche in materia di rispetto degli obblighi antiriciclaggio, il potere di controllo va esercitato secondo le modalità proprie dell’ordinamento, che non possono che essere quelle ordinarie attraverso cui le istituzioni ordinistiche assicurano “il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività”, nel rispetto delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo degli iscritti, che non possono essere limitate se non in virtù di una espressa e inequivocabile prescrizione legislativa.

Pertanto, secondo il nuovo PO n. 131/2023, l’Ordine:

  1. provvede efficacemente ad effettuare i controlli in materia di rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti mediante la somministrazione periodica di un questionario e la conseguente acquisizione di dati può essere verificata dallo stesso Ordine in base a quanto previsto dalla Legge n. 241/90;
  1. non può attribuire a soggetti terzi (società o professionisti) le funzioni proprie del Responsabile del procedimento amministrativo attivabile a seguito della somministrazione del questionario utilizzato per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti.
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