Contro la perdita dei punti-patente ricorso al Gdp
Pubblicato il 08 gennaio 2011
Concordando e richiamando il principio espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, con sentenza n.
9403 del 27 dicembre 2010, ribadisce che il ricorso contro la comunicazione della decurtazione del punteggio da parte del Ministero dell'interno va presentato al giudice ordinario (Gdp) e non al giudice amministrativo.
Nella sentenza n. 9691 del 2010 delle Sezioni Unite, è stato precisato che la decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale; tale sottrazione costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni e pertanto il contenzioso riguardante l'applicazione di tale sanzione accessoria deve essere soggetto alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del codice della strada.