di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4506 del 27 febbraio affermato il principio secondo cui nell’ambito della riscossione di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 24, comma 5, del Dl 46/1999). La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 49 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 16 del Dlgs n. 46 del 26 febbraio 1999. di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare che il termine prescritto dal quinto comma dell’articolo 24 citato è il termine accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale. Per tali ragione, il suddetto termine deve considerarsi perentorio, con l’effetto di rendere inammissibile, nel merito, l’opposizione proposta dopo la scadenza. Cioè scaduto il periodo di quaranta giorni indicato, il debitore non può più contestare il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e, di conseguenza, non è più consentita una rapida riscossione del credito medesimo.
Con il messaggio n. 5717/2007 l’Inps ha invitato le proprie sedi territoriali ad attivarsi presso i concessionari per trasmettere agli uffici legali le cartelle notificate, per eccepire l’eventuale tardiva opposizione.
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