Contribuzione volontaria, bollettino in ritardo non causa decadenza

Pubblicato il 16 settembre 2020

Con l’ordinanza n. 19054 del 14 settembre 2020, la Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui, nel merito, era stato dichiarato illegittimo l’annullamento disposto dall’INPS nei confronti della contribuzione volontaria versata da una lavoratrice.

L’annullamento era stato motivato dal fatto che, essendo stato autorizzato il versamento tramite bollettini postali trimestrali, la predetta aveva pagato il primo bollettino in ritardo.

Gli Ermellini, nel disattendere la tesi formulata dall’Istituto previdenziale, hanno ripercorso, nei tratti essenziali, la disciplina positiva della contribuzione volontaria, fornendo anche un’ampia disamina dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

La Sezione Lavoro della Suprema corte ha così ricordato come, ricorrendo i presupposti di legge che consentono, quale mera facoltà, l'accesso alla contribuzione volontaria, ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro il trimestre successivo.

In difetto di tale tempestivo adempimento ed in mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa richiesta dell'interessato di imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente coperto da contribuzione e l'eventuale pagamento tardivo è indebito e va restituito dall'INPS a chi lo ha versato.

Pagamento in ritardo? Mancata copertura del trimestre, no perdita trattamento

Ciò posto, la Corte ha anche sottolineato come non si rinvenga alcun elemento testuale o logico, nella disciplina in esame, tale da poter ritenere che dal tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale possano derivare effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla.

In realtà, ipotizzare, come aveva fatto l’INPS, la conseguenza della perdita del trattamento pensionistico in funzione dell'ottenimento del quale la contribuzione volontaria si giustifica ed è prevista dalla legge, “equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza” e ciò in relazione non all'esercizio di un diritto ad una prestazione, bensì “in relazione all'esercizio di una facoltà che ha per oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale, certamente non soggetto a decadenza né a prescrizione, posto che l'assicurato non è creditore di alcun prestazione ma debitore”.

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