La Corte di giustizia Ue ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra gli avvocati di uno studio legale, da un lato, ed i ministeri della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, dall’altro lato, relativa alla legittimità di una decisione emessa da quest’ultimo sui tributi giudiziari da versare per il deposito di un ricorso giurisdizionale amministrativo in materia di appalti pubblici.
La questione verteva sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
Secondo i giudici europei, in particolare, l’articolo 1 citato, nonché i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.
E’ quanto si apprende nel testo dell’ordinanza del 7 aprile 2016 depositata dalla Corte di giustizia con riferimento alla causa C-495/14.
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