Il raddoppio del contributo unificato, nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari.
La condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 costituisce, infatti - come anche evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18/2018 - una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve essere circoscritta al processo civile.
E’ il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sulla cui base la Suprema corte, con ordinanza n. 21666 dell’8 ottobre 2020, ha accolto il motivo di ricorso sollevato da un contribuente che si era visto respingere dalla CTR le proprie domande e condannare al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Questo, nell’ambito di un giudizio in cui egli aveva impugnato il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate su di una richiesta di rimborso di crediti Iva.
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