Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una particolare categoria di soggetti investiti da un calo del reddito nel 2020 rispetto al 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed il risultato del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate. Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla suddetta differenza. Con il recente provvedimento n. 336230/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. Con il precedente provvedimento n. 227357/E/2021, invece, sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.
Il contributo perequativo spetta ai titolari di partita Iva attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, che:
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Di converso, il contributo non spetta:
Stante la preventiva presentazione del modello dei redditi entro il 30 settembre, si ricorda che il primo requisito per poter accedere al beneficio è l’aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2020 e 2019, l’Agenzia ha predisposto la seguente tabella riepilogativa:
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
CAMPO |
REDDITO PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 2 |
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Compensi |
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RE2, COL. 2 |
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Ricavi/compensi |
L.190/2014 |
LM22 – LM27, COL.3 |
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Ricavi/compensi |
D.L. 98/2011 |
LM2 |
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REDDITO SOCIETA’ PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL 5 |
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Compensi |
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RE2 |
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REDDITO SOCIETA’ CAPITALI |
Ricavi |
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RS107, COL. 2 |
REDDITO ENTI NON COMMERCIALI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 7 |
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Regime forfettario art.145 |
RG4, COL. 2 |
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Contabilità pubblica |
RC1 |
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Compensi |
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RE2 |
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga “più attività”, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio deve essere riferito all’ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate. Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019), riportato nel campo VE50.
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019 o nel caso di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del deceduto o soggetto confluito.
Ulteriore requisito necessario ai fini dell’ottenimento del contributo (oltre alla presentazione - entro il 30 settembre 2021 - della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) concerne il peggioramento del risultato economico. In particolare, l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2019.
ESEMPIO 1 Se nel periodo d’imposta: - 2019, il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200 euro; - 2020, il risultato economico d’esercizio è una perdita di 5.500 euro; la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700. Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto. |
ESEMPIO 2 Se nel periodo d’imposta: - 2019, è stata conseguita una perdita di 16.800 euro; - 2020 è stata conseguita una perdita di 21.100 euro; la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -16.800 meno -21.100 = +4.300. Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 26% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% non è soddisfatto e il contributo perequativo non spetta. |
ESEMPIO 3 Se nel periodo d’imposta: - 2019, è stata conseguita una perdita di 1.400 euro; - 2020, è stato conseguito un utile di 300 euro; la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -1.400 meno +300 = -1.700. Poiché vi è stato miglioramento tra i due risultati d’esercizio, il contributo perequativo non spetta. |
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2019 e 2020, occorre considerare tutte le attività d’impresa, professionali e agrarie esercitate e fare riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi individuate nel provvedimento 4 settembre 2021.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo perequativo occorre, in primis, calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Nel compiere questa operazione:
La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall’eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell’istanza.
Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:
L’importo del contributo perequativo è determinato applicando una diversa percentuale all’importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d’esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti).
Ricavi/compensi 2019 |
% da applicare alla differenza |
Non superiori a 100.000 euro |
30% |
Tra 100.000 e 400.000 euro |
20% |
Tra 400.000 euro e 1 milione di euro |
15% |
Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
10% |
Tra 5 e 10 milioni di euro |
5% |
Quindi, una volta determinata la base di calcolo (se positiva) si procede alla determinazione del contributo spettante, applicando le suddette percentuali. E’ chiaro che non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Così, ad esempio, se un contribuente ha determinato una base di calcolo pari a 35.100 euro, ha conseguito ricavi e compensi 2019 inferiori a 100.000 euro (a cui corrisponde la percentuale del 30%), il contributo spettante sarà calcolato nel seguente modo: 35.100 x 30% = 10.530.
Con il provvedimento n. 336196/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni normative. Pertanto, c’è tempo fino al prossimo 28 dicembre 2021 per presentare la specifica istanza. Entro detto termine è possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda di contributo, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare - nei termini - una “rinuncia” all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi quale rinuncia totale al contributo. L’istanza - lo si ricorda - può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (per i soggetti solari) è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Contenuto informativo dell’istanza |
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Per predisporre e trasmettere l’istanza il richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di “presa in carico” l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’Istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. In caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia comunica l’eventuale scarto dell’Istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento viene inviata una seconda ricevuta. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia; la stessa informazione è messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.
Prevista un’autodichiarazione per l’indicazione dei dati sugli aiuti di stato. In particolare, il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e per poterlo richiedere il soggetto interessato deve verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1. Nel caso, invece, il contribuente possieda i requisiti per usufruire della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e se ne intende avvalere, nell’istanza deve attestare il possesso dei relativi requisiti ed il mancato superamento dei limiti massimi previsti.
Requisiti soggettivi - sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” |
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a) |
l’impresa non risultava già in difficoltà al 31.12.2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà al 31.12.2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti; |
b) |
l’impresa è a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato; |
c) |
l’impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir. |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
1° marzo 2020 -27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
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28 gennaio 2021– istanza contributo |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
Requisiti - 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” |
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a) |
gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cd. “periodo ammissibile”). Per “costi fissi non coperti” si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo. |
b) |
nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno 1 mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019; |
c) |
l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti; |
d) |
si è a conoscenza che l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali. |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Limiti sezione 3.2 |
13 ottobre 2020-27 gennaio 2021 |
3.000.000 euro |
13 ottobre 2020 - richiesta contributo perequativo |
10.000.000 euro |
Ai fini della “verifica” dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti, i richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione. A tal fine, l’istanza prevede che nel quadro “A“ si fornisca indicazione dell’elenco degli aiuti di Stato ricevuti rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 del Framework. Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza si deve indicare nel quadro “B” i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica. Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo, questi potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite. L’importo ridotto deve essere indicato nell’apposito campo “Minor importo richiesto”.
Il contribuente deve attestare sull’istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In caso di fruizione di aiuti di Stato relativi all’ Imu, il richiedente deve compilare il quadro “C”, indicando i dati relativi ai Comuni e al numero di immobili relativamente ai quali ha beneficiato di tali aiuti.
L’importo del contributo da erogare viene determinato in base ai valori indicati nell’Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare qualora il richiedente abbia rideterminato in diminuzione il contributo richiesto per evitare il superamento dei limiti degli aiuti di Stato. L’erogazione dei contributi viene effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Il contributo in esame, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere anche riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante F24. Detto credito d’imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere, comunque, ceduto ad altri soggetti.
Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs. n. 472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni forniti con apposita risoluzione.
Ricevuta l’istanza, prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di “controlli” sui dati forniti al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che possano determinare lo “scarto” dell’istanza. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia - in tutto o in parte – “non spettante”, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del DLgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/1973. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione del modello.
Soggetto richiedente |
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa) - nel periodo che intercorre dall’inizio del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (per i soggetti solari, 2019) alla data di presentazione dell’istanza - oltre al codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita Iva del soggetto cessato e confluito. Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricoltura, pesca e acquacoltura oppure altro settore), barrando la casella corrispondente. |
Rappresentante firmatario |
Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
Requisiti |
Nel riquadro il richiedente deve:
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Iban |
Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto spettanti sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non deve essere indicato. |
Rinuncia contributo |
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12. |
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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